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Massimiliano Altobelli, Investigatore Privato a Roma, autorizzato dalla Prefettura dal 1995, svolge personalmente indagini con l'ausilio della più moderna tecnologia investigativa, fornendo al committente prove legalmente valide. Consulenze e Preventivi gratuiti 24/24 - 7/7. Tel.: 336.340.007 http://www.maximedetective.net

lunedì 13 gennaio 2014

Il trattamento di dati genetici di carattere non sanitario richiede il previo consenso dell'interessato



La Garante della Privacy ha di nuovo stabilito in sintesi  che: "..i dati genetici solo se indispensabili "per far valere o difendere un diritto" possono essere utilizzati in sede giudiziaria, ma con l'espressa esclusione dei "test genetici", per l'esecuzione dei quali è sempre indispensabile il preventivo consenso del titolare.."


Il trattamento di dati genetici di carattere non sanitario richiede il previo consenso dell'interessato





I dati genetici sono dotati del maggior grado di esclusività. Essi non si esauriscono in quelli di natura sanitaria od attinenti alla vita sessuale, in quanto la loro peculiarità consiste nel rivelare il corredo identificativo della persona umana.

Nel caso prospettato, la controversia riguarda il trattamento di dati genetici, ottenuti mediante prelievo di mozziconi di sigaretta da parte di una agenzia investigativa e sottoposti, senza il consenso del titolare, al prelievo di campioni biologici ed accertamento del DNA. Con sentenza del Tribunale di Roma veniva respinta l'impugnazione proposta dall'Agenzia investigativa avverso il provvedimento del Garante della Privacy. Con tale disposizione la predetta Autorità vietava ai ricorrenti ogni ulteriore attività di trattamento dei dati genetici di un genitore, ottenuti mediante prelievo di due mozziconi di sigaretta appartenenti a quest'ultimo da parte dell'agenzia investigativa e sottoposti senza il consenso del titolare al prelievo di campioni biologici ed accertamento del DNA, seguito da comparazione con quello dei due figli del secondo matrimonio. La medesima Autorità vietava altresì ogni ulteriore operazione volta al trattamento dei medesimi dati, nell'ambito del procedimento civile in corso di disconoscimento di paternità.

La Cassazione civile , sez. I, sentenza 13.09.2013 n° 21014 osserva che il trattamento dei dati genetici, destinato nella specie a orientare la successiva scelta verso un'azione di disconoscimento di paternità, mediante l'accertamento preventivo della consanguineità tra l'uomo e figli , oltre a non avere alcuna finalità sanitaria non è neanche astrattamente riconducibile all'esercizio in sede giudiziale di un diritto della personalità di rango quanto meno pari a quello del contro/interessato. Questo perché tale tipo di analisi non può essere equiparata ad una valutazione di opportunità ante causam, diretta a verificare le probabilità di successo in una futura azione di disconoscimento di paternità con la necessaria utilizzazione di alcuni dati come strumenti indispensabili per ottenere tutela giurisdizionale.

Nell'azione di disconoscimento di paternità, l'indagine sul DNA poteva essere espletata nel corso del Giudizio. L'eventuale rifiuto ingiustificato dell'interessato a sottoporvisi avrebbe costituito un comportamento processuale d'indubbio rilievo probatorio.

Infatti, viene specificato che i dati genetici solo se indispensabili "per far valere o difendere un diritto" possono essere utilizzati in sede giudiziaria, ma con l'espressa esclusione dei "test genetici", per l'esecuzione dei quali è sempre indispensabile il preventivo consenso del titolare.

Non può, pertanto, ritenersi ammissibile un test genetico al solo fine di valutare se esercitare un diritto, senza il consenso del titolare dei dati.
(Fonte foto: Rete internet)

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma

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