STALKING
L'Investigatore Privato può essere molto utile a reperire le prove di un atto di molestia subito per poi presentarle al momneto in cui ci si rivolge alle Forze dell'Ordine per denunciare lo stolker.
Massimiliano Altobelli
Stalking è un termine inglese qui inteso per indicare una serie di
atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona,
perseguitandola e generandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale
svolgimento della quotidianità[1]. Questo tipo di condotta è penalmente rilevante in molti ordinamenti; in quello italiano la fattispecie è rubricata come atti persecutori (articolo
612-bis del Codice
penale), riprendendo una delle diverse
locuzioni con le quali è tradotto il termine stalking. Il fenomeno è anche chiamato sindrome del molestatore
assillante.
Il termine stalking, e quindi di stalker, deriva dal verbo to stalk nel significato di
"camminare con circospezione", "camminare furtivamente",
"colui che cammina in modo furtivo"
indicante anche il "cacciatore in agguato".
Il termine inglese stalking, suggerito dalla letteratura
scientifica specializzata anglofona in tema di molestie assillanti, intende
indicare quindi un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da
ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente
frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati da intrusioni nella sua vita
privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene o indesiderate.
Include, inoltre,
l'invio di lettere, biglietti, posta elettronica, SMS e oggetti non richiesti; più difficile è
l'attribuzione del reato di stalking
a messaggi indesiderati di tipo affettuoso - specie da parte di ex-partner o
amici - che può variare a seconda dei casi personali. Oppure producendo scritte
sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e
ossessivo, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, degenerando
talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento o, addirittura, l'uccisione della vittima. Tutto ciò, o parte di esso se
compiuto in modo persistente e tenace in modo da indurre anche solo paura e
malessere psicologico o fisico nella vittima, sono atti persecutori, e chi li attua è un persecutore: un soggetto che commette un atto criminale, in alcuni
Paesi punito come tale dalla legge. Si differenzia dalla semplice molestia per l'intensità, la frequenza e la durata della
variegata congerie comportamentale.
Da un punto di vista
etimologico, il termine stalk è
variamente traducibile nella nostra lingua come "caccia in
appostamento", "caccia furtiva", "pedinamento
furtivo", "avvicinarsi furtivamente", "avvicinarsi di
soppiatto" (a selvaggina o nemici). La parola stalker è traducibile come "cacciatore all'agguato",
"chi avanza furtivamente". Questi termini non chiariscono
sufficientemente il significato anglosassone che è dato agli stalker che pedinano la vittima per
scopi puramente molesti. Il verbo to
stalk è altrettanto traducibile col significato di "inseguire
furtivamente la preda" e deriva dal linguaggio tecnico-gergale venatorio.
Letteralmente stalking significa "fare la posta",
"inseguimento".
Non esiste una
definizione generalmente accettata di stalking,
ma così come enunciato da studiosi delle molestie assillanti di lingua
anglofona è comunque colui che si "apposta", che "insegue",
che "pedina e controlla" la propria vittima. Il termine
"inseguimento" è quello più largamente usato e tradotto. Quest'ultima
definizione sembra la più vicina al comportamento tipico del molestatore
assillante che è, infatti, quello di seguire la vittima nei suoi movimenti per
poi intromettersi nella sua vita privata. Un'altra traduzione molto usata di
"stalking" è "persecuzione", così come lo stalker è
chiamato "persecutore" e la vittima "perseguitato".
Nel lessico accademico
si ricorre a differenti definizioni scientifiche. I termini recentemente
impiegati in varie lingue, per coprire l'area semantica dell'intrusione
relazionale ripetuta e assillante, sono numerosi e appartengono a vari contesti
come quello criminologico, psichiatrico, psicologico e legislativo.
Nella lingua inglese
oltre a stalking sono usati i termini
obsessional harassment, criminal harassment, obsessional following, obsessional relational intrusion;
nell'italiana, greca e francese: molestie assillanti, dioxis, harcèlement du
trosième type, etc.. Nella disamina della letteratura corrente il termine harassment è molto spesso ricorrente;
deriva dal verbo to harass, col
significato di "tormentare", "molestare",
"opprimere". harassment
criminale è difatti il reato della molestia e della persecuzioni sanzionato
nei Paesi del common
law.
Il persecutore o stalker può essere un estraneo, ma il
più delle volte è un conoscente, un collega, un ex-compagno o ex-compagna che
agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto o per
vendicarsi di qualche torto subito. In altri casi ci si trova, invece, davanti
a persone con problemi di interazione sociale, che agiscono in questo modo con l'intento di
stabilire una relazione sentimentale imponendo la propria presenza e
insistendo anche nei casi in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa.
Meno frequente il caso di individui affetti da disturbi mentali, per i quali
l'atteggiamento persecutorio ha origine dalla convinzione di avere
effettivamente una relazione con l'altra persona. Questi soggetti manifestano
cioè sintomi di perdita del contatto con la realtà e sette volte su dieci hanno
un’organizzazione di personalità
borderline. Solitamente questi
comportamenti si protraggono per mesi o anni, il che mette in luce l'anormalità
di questo genere di condotte.
Il "Centro
Presunti Autori – Unità Analisi Psico Comportamentale dell'Osservatorio
Nazionale sullo Stalking" (CPA),
un'organizzazione italiana che segue il fenomeno, ha proposto un profilo del
presunto autore e una descrizione delle condotte riferibili allo stalking, o meglio un identikit
psico-comportamentale, con il presupposto che qualsiasi categorizzazione può
risultare riduttiva dell’unicità e irripetibilità della persona. Secondo la
CPA, oltre il 50% dei persecutori ha vissuto almeno una volta nella vita l'abbandono, la separazione o il lutto di una persona cara che non è riuscito a razionalizzare.
In base a una ricerca a
campione (5%) svolta dall'Istituto
di ricerca psicosociale sulla
popolazione di pre-adolescenti e adolescenti, circa 800 individui di entrambi i
sessi dai 13 ai 17 anni hanno soddisfatto i possibili predittori di future
condotte persecutorie e violente.
Secondo gli studi della
Sezione Atti persecutori del Reparto Analisi Criminologiche dei Carabinieri, gli stalker
potrebbero inquadrarsi (a stretti, pragmatici fini di polizia) in cinque
tipologie:
ñ
il "risentito", caratterizzato da
rancori per traumi affettivi ricevuti da altri a suo avviso ingiustamente
(tipicamente un ex-partner di una relazione sentimentale);
ñ
il "bisognoso d'affetto", desideroso di
convertire a relazione sentimentale un ordinario rapporto della quotidianità;
insiste e fa pressione nella convinzione che prima o poi l'oggetto delle sue
attenzioni si convincerà;
ñ
il "corteggiatore incompetente", che
opera stalking in genere di breve durata, risulta opprimente e invadente
principalmente per "ignoranza" delle modalità relazionali, dunque
arreca un fastidio praticamente preterintenzionale;
ñ
il "respinto", rifiutato dalla vittima,
caratterizzato dal voler contemporaneamente vendicarsi dell'affronto costituito
dal rifiuto e insieme riprovare ad allestire una relazione con la vittima
stessa;
ñ il "predatore",
il cui obiettivo è di natura essenzialmente sessuale, trae eccitazione dal
riferire le sue mire a vittime che può rendere oggetto di caccia e possedere
dopo avergli incusso paura; è una tipologia spesso riguardante voyeur e
pedofili.
Modifiche nella
vita quotidiana sono necessarie per sfuggire allo stalking, inclusi l'avvicendarsi dei datori di lavoro, dei numeri
di telefono, possono risultare un tributo troppo alto da pagare e conferire un
senso di isolamento:
« Lo
stalking è una forma di agguato
mentale in cui l'aggressore ripetutamente, inavvertitamente e violentemente irrompe
nella vita della vittima con la quale non ha relazioni di sorta. In aggiunta,
ogni singolo atto di aggressione non possono essere la causa del trauma se
non tutti presi insieme
|
Seguendo i dati
statistici, le donne stalker spesso e volentieri cercano altre donne, mentre
gli uomini lo fanno solo con donne.
Nel 2009 una ricerca del Department
of Justice indica che gli uomini
denunciavano stalker sia di sesso maschile (41%) sia femminile (43%).
La persecuzione avviene
solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione
verbale e scritta, appostamenti e
intrusioni nella vita privata. Lo stalking
può nascere come complicazione di una qualsiasi relazione interpersonale, è un
modello comportamentale che identifica intrusioni costanti nella vita pubblica
e privata di una o più persone.
I contesti in cui si
manifesta riguardano:
ñ
nel 55% circa
nella relazione di coppia;
ñ
nel 25% circa
in condominio;
ñ
nel 5% circa
in famiglia (figli/fratelli/genitori);
Lo stalking è considerato reato in diversi paesi del mondo. Le norme anti-persecuzione
sono volte a tutelare le vittime di tutti quegli atti persecutori che, per la
loro caratteristica di ripetitività e perduranza nel tempo, provocano nelle
persone colpite stati di ansia e paura per la propria incolumità o le costringono ad alterare significativamente
le proprie abitudini di vita.
In Italia
Reato di
Atti persecutori |
|
Fonte
|
Codice penale
italiano
|
Articolo
|
612-bis
|
Competenza
|
Tribunale
monocratico
|
Procedibilità
|
a querela
della persona offesa. D'ufficio
in caso di fatto commesso nei confronti di un minore, di una persona disabile
o in caso di fatto connesso con altro delitto procedibile d'ufficio.
|
Arresto
|
facoltativo
|
Fermo
|
no
|
Pena prevista
|
reclusione
da sei mesi a cinque anni
|
In Italia le condotte tipiche dello stalking
configurano il reato di "atti persecutori" (art. 612-bis
c.p.), introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto
Maroni).
La norma introduce nel codice penale l'articolo 612-bis, rubricato "atti
persecutori", che al comma 1 recita:
« Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta
taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un
prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva
ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di
vita »
|
A ciò si aggiungono
alcune norme accessorie, ossia l'aumento di pena in caso di recidiva o se il
soggetto perseguitato è un minore, il fatto che lo stalking costituisca un'aggravante in caso di omicidio e violenza sessuale e la possibilità di ricorrere alle misure di
indagine previste per i reati più gravi, quali le intercettazioni
telefoniche e gli incidenti probatori finalizzati ad acquisire le testimonianze di minori. Questa fattispecie di reato è
normalmente procedibile a querela, ma è prevista la procedibilità
d'ufficio qualora la vittima sia un
minore, una persona disabile, quando il reato è connesso con altro delitto
procedibile d'ufficio e quando lo stalker è già stato ammonito precedentemente
dal questore.
Il nuovo istituto costituisce una sorta di affinamento della
preesistente norma sulla violenza privata: delinea infatti in modo più specifico la
condotta tipica del reato e richiede che tale condotta sia reiterata nel tempo
e tale da «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura» alla
vittima.
A marzo 2011, al Convegno milanese dedicato alla tematica, alcuni esperti di diritto,
avvocati e professori universitari hanno espresso dubbi di legittimità
costituzionale su alcuni aspetti della legge sullo stalking.
Nessun commento:
Posta un commento