La separazione coniugale.
Sono oltre venti anni che mi trovo ad occuparmi di
separazioni coniugali dovute alle infedeltà che accerto. Dico sempre alle
persone che si rivolgono a me che, a mio avviso, non esisto vincitori e vinti
su una separazione coniugale. Mi spiego meglio. Sicuramente ci sarà un coniuge
che ha avuto giustizia e fatto valere i suoi diritti, ma, ovviamente, è pur
sempre un fallimento..
Si potrebbe paragonare ad un "incidente
stradale", si è contenti di esserne usciti illesi o con poche conseguenze,
ma è pur sempre una grave danno, considerando l'accaduto e le conseguenze..
Rivolgersi ad un Investigatore
Privato ed ottenere le prove di un'infedeltà coniugale è
necessario per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria, anche per
poter richiedere l'addebito di responsabilità.
Altre notizie inerenti alle investigazioni private relative all’accertamento
delle infedeltà coniugali, le potete trovare all’interno del mio sito internet:
Investigatore Privato Roma.
Massimiliano Altobelli
La separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico italiano
regolamentato dal Codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura
civile e da una serie di norme speciali. Si distingue la separazione giudiziale
(contenziosa) da quella consensuale.
In entrambi casi, si
tratta di separazione legale. Infatti, dato che agli occhi della legge la
separazione di fatto tra i coniugi è ininfluente, se si vogliono ottenere gli
effetti legali della separazione occorre rivolgersi al giudice.
La separazione giudiziale è il
procedimento con il quale si ottiene una sentenza di separazione: essa non fa
venir meno lo status di coniuge ma incide su alcuni obblighi tipici del
matrimonio: una volta separati non si ha l'obbligo di convivenza né di fedeltà
né si è più in comunione dei beni (se quello era il regime patrimoniale
prescelto dai coniugi), di converso resistono ancora gli obblighi di
mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di
educazione della prole.
La separazione giudiziale,
secondo il codice civile italiano, si può avere su istanza di parte o perché ci
sono state delle violazioni degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei
coniugi o perché ci sono delle circostanze oggettive che rendono non più
sostenibile la prosecuzione del rapporto.
Il processo inizia con
ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui è individuata l'ultima
residenza della coppia (se non l'hanno mai avuta allora si segue il classico
sistema del tribunale competente nel luogo di residenza del convenuto).
Nel ricorso l'istante
dovrà fornire gli elementi sui quali si fonda la richiesta e la dichiarazione
sull'esistenza di prole (vedremo successivamente che questo è molto importante). Il presidente del tribunale accogliendo il
ricorso fissa con decreto la data della udienza di comparizione dei coniugi.
L'istante dovrà provvedere a notificare il decreto all'altro coniuge. Nel tempo
che intercorre tra notifica ed udienza le parti potranno depositare presso la
cancelleria del giudice tutte le eventuali memorie scritte nonché le loro
dichiarazione dei redditi (per individuare i cespiti patrimoniali con
esattezza).
L'udienza di
comparizione si svolge dinanzi al solo presidente del tribunale (questa è la
prima delle due fasi nelle quali si divide il processo di separazione) e devono
comparire obbligatoriamente e personalmente i coniugi: se non si presenta il
coniuge attore (colui che ha promosso il processo) il presidente dichiara
estinto il processo per abbandono degli atti mentre se non si presenta il
coniuge convenuto il presidente dovrà fissare una nuova udienza ed
eventualmente decidere con ordinanza sulle questioni urgenti che non possono
essere rimandate alla successiva udienza. Una volta che i due coniugi compaiono
entrambi il presidente del tribunale compie un tentativo di conciliazione nel
quale cerca di far desistere le parti dal loro intento di separarsi: se le
parti si accordano e si riconciliano il presidente redige il processo verbale e la causa si estingue, se le parti non si
accordano allora il presidente è obbligato a far proseguire la causa dinanzi al
giudice istruttore.
L'ordinanza con la
quale in presidente del tribunale rinvia la causa al giudice istruttore (questa
è la seconda fare del processo) contiene:
1. decisioni relative all'ambito economico
(assegnazione abitazione, mantenimento coniuge)
2. decisioni relative alla prole (affidamento)
3. fissazione del giorno in cui si dovrà tenere
l'udienza dinanzi al giudice istruttore
4. fissazione del termine entro il quale il coniuge
attore devo costituirsi in giudizio con il deposito di una memoria difensiva ad
hoc (in realtà ha i contenuti di un vero e proprio atto di citazione per cui si
possono inserire richieste e fatti nuovi)
5.
fissazione
del termine entro il quale il coniuge convenuto si deve costituire se non lo ha
già fatto partecipando all'udienza di comparizione.
L'ordinanza è
immediatamente esecutiva (cioè vale come titolo esecutivo idoneo ad attivare il
processo di esecuzione forzata)
L'ordinanza è
modificabile e revocabile in qualsiasi momento dal giudice istruttore.
L'ordinanza è
appellabile mediante RECLAMO presso la Corte d'appello.
L'ordinanza deve essere
notificata sia al coniuge convenuto sia al PM (il PM è una parte necessaria nel
processo di separazione perché è chiamato a tutelare gli interessi dei figli
che potrebbero essere lesi dai genitori: il Pm può produrre nuove prove o avanzare
richieste e addirittura impugnare la sentenza se lede gli interessi
patrimoniali dei figli).
La fase dinanzi al
giudice istruttore (la seconda fase del processo di separazione) è simile ad un
processo di cognizione in rito ordinario anche se ci sono delle differenze
rilevanti: il giudice non può tentare nuovamente la riconciliazione e può
assumere d'ufficio nuove prove relative alla prole).
Altra particolarità è
che se oltre all'istanza di separazione in sé ci sono altre questioni da
trattare (divisione del patrimonio, affidamento figli) il giudice può emettere
una sentenza non definitiva di separazione con la quale sentenzia
immediatamente la separazione e fa proseguire la causa solo per risolvere le
altre questioni (impugnabile entro 10 giorni dalla notifica) Una volta giunto a
conclusione il processo il tribunale emette la sentenza di separazione che può
essere impugnata come un'ordinaria sentenza.
Se richiesto il giudice
addebita ad una delle due parti la separazione (quella che ha violato i doveri
coniugali) e questo incide sui diritti successori e sull'assegno di
mantenimento.
Il giudice può affidare
il godimento della casa coniugale ad uno dei due coniugi, soltanto se questi è affidatario
di figli minorenni, o di figli maggiorenni incolpevolmente non autosufficienti,
non in ragione della condizione economica dei coniugi (art. 155 c.c. comma quater, e art. 6 comma 6 l. 898/1970).
Gli obblighi di
mantenimento non sussistono se le parti hanno sottoscritto un contratto
prematrimoniale, che dispone diversamente (art. 155 c.c.). Non è necessario
l'atto notarile, può essere formulato come scrittura privata con autentica di
firma e autocertificazione che le parti sono in grado di intendere e di volere.
La separazione consensuale è uno dei due
modi per ottenere la separazione legale tra coniugi (l'altro è la separazione
giudiziale).
Si chiama consensuale
proprio perché prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che giungono
ad un accordo sulla spartizione dei loro beni in comunione e sull'affidamento
dei figli nonché su tutte le possibili questioni connesse ad una separazione.
Il consenso delle parti
può essere originario se il ricorso è presentato da tutte e due le parti ma può anche essere successivo nel
senso che la separazione può partire come giudiziale (istanza di una sola
parte) e poi divenire consensuale successivamente: la dottrina è dibattuta su
quale possa essere il termine ultimo per esprimere in consenso, c'è chi lo
individua nel tentativo di riconciliazione c'è chi dice addirittura che sia la
fase dinanzi al giudice istruttore (quando ormai siamo oltre la metà della
causa).
Il consenso
naturalmente si può anche revocare e la maggioranza della dottrina dice che
termine ultimo per revocare il consenso sia l'udienza di comparizione cioè il
momento nel quale il giudice dovrebbe prendere atto del fallimento del
tentativo di riconciliazione. L'accordo tra i due coniugi deve essere
sottoposto all'analisi del tribunale che, con le formalità della camera di consiglio, valuta che l'accordo sia coerente con la legge e
che vengano rispettati i diritti della prole.
Se la valutazione è
favorevole allora omologano l'accordo con decreto (impugnabile con appello in Corte d'appello)
Se la valutazione è
sfavorevole vengono trasmessi tutti gli atti al giudice istruttore affinché la causa prenda il corso di una
separazione giudiziale.
Un caso di
separazione non legale e di fatto è quello del coniuge che si reca a vivere
stabilmente in altra dimora, in presenza o meno di un partner diverso.
Il reato non sussiste
se il coniuge si allontana con preavviso all'altro della propria intenzione di
separarsi non necessariamente motivata (anche se non ancora formalizzata da
un'istanza al giudice), oppure in presenza di giusta causa.
Sono esempi di giusta causa, purché precedenti l'abbandono, la violenza fisica o verbale nelle mura domestiche, il tradimento del coniuge convivente, il trasferimento della sede di lavoro in luogo lontano dalla dimora abituale, l'insoddisfazione sessuale, ma anche una più generica incompatibilità caratteriale / incomunicabilità o litigiosità dei coniugi che rendono impossibile il proseguimento della convivenza.
Sono esempi di giusta causa, purché precedenti l'abbandono, la violenza fisica o verbale nelle mura domestiche, il tradimento del coniuge convivente, il trasferimento della sede di lavoro in luogo lontano dalla dimora abituale, l'insoddisfazione sessuale, ma anche una più generica incompatibilità caratteriale / incomunicabilità o litigiosità dei coniugi che rendono impossibile il proseguimento della convivenza.
Il coniuge può chiedere
alla forza pubblica di constatare il fatto con un verbale per abbandono del
tetto coniugale, reato penalmente peseguibile dietro querela della persona offesa (art. 570 c.p.).
La giurisprudenza ha rilevato l'incongruenza della norma con le innovazioni del diritto di famiglia:
La giurisprudenza ha rilevato l'incongruenza della norma con le innovazioni del diritto di famiglia:
* introduzione
del divorzio per cui non sono richieste motivazione o giusta causa;
* facoltà del
coniuge di lasciare senza conseguenze legali (civili o penali) la casa coniugale
dopo pochi giorni con una semplice comunicazione scritta non motivata o
sindacabile al coniuge e/o deposito di un'istanza di separazione in tribunale;
* sproporzione
evidente delle conseguenze civili e penali per l'inosservanza di tale prassi ―
con un abbandono improvviso e non preannnunciato della casa coniugale ― e il
potenziale danno arrecato al coniuge da un mancato preavviso che, rispettando
le norme, si tradurrebbe in un tempo tecnico di qualche giorno;
* imprenscidibilità (e conseguente obbligatorietà)
dell'accertamento della causa di abbandono per verificare la sussistenza del
reato e del profilo penale tramite indagini sulla sfera intima e privata del
coniuge lesìve della dignità e privacy,
in particolare dopo le tipizzazioni di giusta causa nelle sentenze della
Suprema Corte non strettamente legate alla condotta dei querelanti all'esterno
delle mura domestiche.
Date le precedenti
tipizzazioni di giusta causa, la sola volontà di un coniuge è più volte stata
ritenuta dalla Cassazione una giusta causa di abbandono, senza possibile
sindacato di merito da parte del giudice. Pertanto, l'assenza di giusta causa è
ridotta in via residuale ai soli casi di reale disvalore etico e sociale: «la
qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione
modificabile per la volontà, anche di uno solo, di rompere o sospendere il
vincolo matrimoniale. Volontà la cui autonoma manifestazione, pur se non
perfezionata nelle specifiche forme previste per la separazione o lo
scioglimento del vincolo coniugale, può essere idonea ad interrompere senza
colpa e senza effetti penalmente rilevanti taluni obblighi, tra i quali quello
della coabitazione».
Raramente perseguito
con il carcere, l'abbandono del domicilio domestico pregiudica tuttavia
qualsiasi diritto e interesse legittimo dell'altra parte a percepire un assegno di
mantenimento in caso di necessità
economica (art. 143 del codice civile), in quanto la violazione dell'obbligo di
coabitazione fa decadere anche l'obbligo di mantenimento e assistenza.
Comporta automaticamente l'affidamento all'altro coniuge dei figli e della casa coniugale, e la separazione con addebito di tutte le spese.
L'abbandono pregiudica anche la quota legittimaria della moglie/marito in caso di eredità, e di partecipare alla propria quota per le proprietà acquisite dopo il matrimonio, se si è optato in per il regime di comunione dei beni.
Comporta automaticamente l'affidamento all'altro coniuge dei figli e della casa coniugale, e la separazione con addebito di tutte le spese.
L'abbandono pregiudica anche la quota legittimaria della moglie/marito in caso di eredità, e di partecipare alla propria quota per le proprietà acquisite dopo il matrimonio, se si è optato in per il regime di comunione dei beni.
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