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Massimiliano Altobelli, Investigatore Privato a Roma, autorizzato dalla Prefettura dal 1995, svolge personalmente indagini con l'ausilio della più moderna tecnologia investigativa, fornendo al committente prove legalmente valide. Consulenze e Preventivi gratuiti 24/24 - 7/7. Tel.: 336.340.007 http://www.maximedetective.net

sabato 12 luglio 2014

Senza sesso per anni, lui lascia la casa: niente addebito al marito



Ci sono però anche Sentenze che affermano quasi il contrario, certamente in anni di esperienza mi è stato raccontato da moltissimi clienti che, ad esempio, uno dei motivi che li hanno portati ad essere sospettosi e ad avere dubbi sulla fedeltà del proprio coniuge, era dovuto proprio alla scarsità e/o alla totale assenza di rappoorti sessuali.

Massimiliano Altobelli - Investigatore privato roma



Senza sesso per anni, lui lascia la casa: niente addebito al marito


Menage familiare interrotto da tempo: l’abbandono della casa familiare è solo una conseguenza perché la convivenza era già intollerabile. È quanto emerge dalla sentenza 2539/14 della Cassazione. 




Il caso 
Lui lascia la casa coniugale e intraprende una relazione con un’altra donna. Motivo? La situazione familiare non era più sopportabile, visto che dalla nascita del figlio non vi erano stati più rapporti sessuali fra i coniugi. 

Nessun addebito della separazione all’uomo, come invece avrebbe voluto la moglie, per aver abbandonato il tetto coniugale. Questo è quanto deciso dai giudici. Infatti, i giudici di merito prima, e la Cassazione poi, hanno escluso che la relazione extra-coniugale dell’uomo fosse la causa della rottura del vincolo coniugale. L’infedeltà porta sempre all’addebito della separazione? La S.C., sul punto, ha ricordato 2 precedenti giurisprudenziali. 

Il primo (Cass., n. 13592/2006), sull’obbligo di fedeltà, afferma che la sua violazione determina normalmente «l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale», e cioè che non risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto. E l’abbandono della casa familiare? Il secondo (Cass., n. 10719/2013), invece, riguarda l’abbandono della casa familiare. Di per sé – spiegano gli Ermellini – tale abbandono «costituisce violazione di un obbligo matrimoniale» e, di conseguenza, causa di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza. Tale violazione, tuttavia, non si concretizza se chi ha posto in essere l’abbandono prova che esso «è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata». Per questi motivi, la Cassazione rigetta in toto il ricorso della donna. 

Fonte. dirittoegiustizia.it

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