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Massimiliano Altobelli, Investigatore Privato a Roma, autorizzato dalla Prefettura dal 1995, svolge personalmente indagini con l'ausilio della più moderna tecnologia investigativa, fornendo al committente prove legalmente valide. Consulenze e Preventivi gratuiti 24/24 - 7/7. Tel.: 336.340.007 http://www.maximedetective.net

mercoledì 23 ottobre 2013

violare in profilo altrui di facebook è un grave reato


Speriamo che finalmente sia chiaro che violare i profili altrui è reato.. Almeno due persone a settimana chiamano per avere informazioni in tal senso e ogni volta bisogna spiegare che è un reato e non si può fare. Adesso è più chiaro cosa si rischia. Bene. Le infedeltà si risolvono con le investigazioni e fare indagini richiede impegno e sacrificio che però viene compenasato dai risultati.

Accesso abusivo su Facebook, condannato

Sex Cam
SOS1308410Chieti, 22 ottobre 2013 - Otto mesi di reclusione e risarcimento danni per accesso abusivo al sistema informatico: è la condanna inflitta dal giudice del Tribunale di Vasto Michelina Iannetta a un 44enne di Cagliari che, scoperta la password utilizzata da un 20enne vastese per accedere al proprio profilo Facebook, si era introdotto sulla bacheca.
Accortosi della presenza estranea il giovane ha denunciato il fatto alla Polizia postale e al social network, affidandosi all’avvocato Fiorenzo Cieri del foro di Vasto.

lunedì 21 ottobre 2013

Perchè scegliere me come Investigatore Privato?


                                 





Perché dovreste scegliere di conferire un incarico a me?



Francamente sarebbe fin troppo semplice screditare molti “colleghi” che nei loro siti internet si vantano di essere “..leader del settore..”, “..gli unici che..”, “..esperienze pluriennali..”, “..direttori di grandi strutture..”, ma sarebbe come “sparare sull’ambulanza”, infatti, nella maggioranza dei casi, si tratta di persone che, in piena crisi lavorativa, fanno dei tentativi “disperati” per cercare di accaparrarsi nuovi clienti..
Sarebbe semplicissimo e divertente perdere tempo a commentare quanto ho letto nei vari siti presenti in rete..
Ad esempio quando personaggi con pubblicità antisonanti asseriscono di “essere all’avanguardia con le tecnologie” e poi sapere, per mia esperienza diretta, che non sanno neanche far funzionare il loro smartphone..
che mettono le loro foto sulle pubblicità pensando di essere “i nuovi James Bond”, invece sembrano più attori di “telenovelas di quarat’ordine”..

Ma dato che l’argomento è serio, preferisco passare oltre e non ironizzare.

Perché cercano di accaparrarsi sempre nuovi clienti i “colleghi” sopra citati?

Semplicemente perché, nella maggioranza dei casi, nessun loro cliente si sognerà mai di tornare da loro per ulteriori necessità, tantomeno di presentargli un suo conoscente.

E questo la dice lunga.

Nel mio caso è diverso.

Il mio lavoro è basato su Clienti, acquisiti in oltre venti anni di attività, che tornano da me o che, nella maggior parte dei casi, suggeriscono di rivolgersi a me a loro conoscenti, che hanno la necessità di svolgere investigazioni, memori della propria esperienza positiva.
Non a tutti accade la stessa cosa, benché a tutti piacerebbe che accedesse, per tanto sono molto invidiato dagli “pseudo colleghi”.
Va inoltre evidenziato il fatto, non trascurabile, che io ho modo di conoscere le persone che si rivolgono a me in un momento molto “negativo” della loro vita, quando con il mio aiuto, cercano di ottenere quei risultati che potrebbero fare la differenza fra “subire” e “risolvere”.

Il rapporto umano che si crea tra un Cliente che si rivolge ad un Professionista per essere aiutato a risolvere un suo problema, va al di là del semplice rapporto lavorativo; infatti un consiglio, un parere o semplicemente un punto di vista diverso, fornito in un momento particolare, può risultare molto utile nell’affrontare una situazione difficile.


Comunque penso sia il caso, per rimanere in tema, di andare a spiegare, punto per punto, quali potrebbero essere i motivi per rivolgersi a me, piuttosto che ad altri:

·      Perché svolgo la professione di Investigatore Privato da ventitre anni, venti dei quali in proprio e personalmente, non occupandomi però di Investigazioni a 360 gradi, come molti, bensì prevalentemente di indagini nella sfera privata. In particolare mi dedico a casi di accertamento di infedeltà tra coniugi e quant’altro inerente alla separazione (aumento/diminuzione assegno di mantenimento, controllo minori, ecc.).

·      Perché mentre gli altri “colleghi” preferiscono pubblicizzare la propria versatilità, citando solo en passant che si occupano di “infedeltà coniugali” (come se fosse un’attività secondaria o di cui vergognarsi), al contrario io me ne vanto pubblicizzo con orgoglio e soddisfazione questa mia eccellenza. Migliaia di casi svolti, con ottimi risultati, in questo settore specifico, non possono che rendermi orgoglioso del mio operato.. 

·      Perché chi si rivolge a me si rivolge “ad un artigiano” nel suo settore. Mi spiego meglio. Io lavoro personalmente con l’ausilio di un mio fidato collaboratore, regolarmente assunto e segnalato presso la Prefettura e la Questura di Roma. Questo modus operandi fa un enorme differenza fra me e “la concorrenza”.
Il cliente che si rivolge a me per una consulenza, parla direttamente con me e, se deciderà di conferirmi incarico riponendo in me la Sua fiducia, sarò io personalmente a svolgere le indagini.
Questo significa che se il Cliente decide di chiamarmi per essere aggiornato o rassicurato sugli sviluppi delle indagini in corso, potrà farlo direttamente al mio cellulare e sarò ben lieto di informarlo su quanto sta avvenendo.
Nelle procedure abituali della concorrenza invece dove il Cliente si trova a doversi rapportare non più con il titolare con il quale ha parlato all’inizio, bensì con segretarie, collaboratori, ecc.
Il mio metodo lavorativo infatti è quello di accettare un incarico per volta, il che mi lascia la possibilità di dedicarmi allo svolgimento dello stesso con il massimo impegno che la situazione richiede, prima di passare ad altro incarico.
Per ultimo, ma non per ordine di importanza, dato che ho svolto le indagini personalmente, sarò io stesso, qualora si renda necessario,  ad essere citato dal Legale del Cliente in qualità di teste a confermare in udienza i risultati delle mie indagini.
Anche questo mi distingue dalla “concorrenza”; infatti in oltre venti anni ho partecipato in qualità di teste a centinaia di udienze e di certo ho maturato ho maturato  un’esperienza non indifferente.
In qualche caso mi è addirittura capitato di avere a che fare con Legali che durante l’udienza cercavano di mettermi in difficoltà, facendo giustamente il loro lavoro, ma dei quali dopo ho ricevuto i complimenti e la richiesta di un biglietto da visita per altri loro assistiti. Grande soddisfazione.

·      Perché chi si rivolge a me, si rivolge ad un Professionista e viene ricevuto in un ufficio con ingresso indipendente, ubicato, pur se in zona centrale, in posizione riservata che  garantisce la massima privacy al Cliente.
Non si tratta di una grande struttura, con sale riunioni, sale d’aspetto, segretarie, angolo bar, ecc. bensì di un ufficio “a misura d’uomo” dove ci sono solo io che ricevo il Cliente, solo su appuntamento.
In realtà, le spese di queste grandi strutture con dipendenti, con pubblicità di impatto, ecc. vanno ad incidere pesantemente sul costo dell’investigazione e quindi “sulle tasche del Cliente”.

·      Perché chi si rivolge a me a fine lavoro non verrà mai invitato a vedere filmati e fotografie su maxi schermi in sala riunione come avviene da altri “colleghi”, bensì verrà in ufficio dove troverà solo me, che gli illustrerò la relazione prodotta, pronta per essere consegnata al suo Legale, corredata dalle fotografie effettuate. Il tutto nel massimo rispetto  della privacy e con il tatto necessario per trattare situazioni così delicate.

·      Perché chi si rivolge a me per avere una consulenza gratuita e senza impegno, realmente si trova ad avere una consulenza senza impegno.
Infatti anche di fronte al Cliente che voglia conferirmi un incarico immediatamente, è mia abitudine invitarlo a tornare il giorno seguente, dopo aver avuto la possibilità di riflettere con calma. Questa, a mio avviso è professionalità!!
Non devo nè convincere nè forzare nessuno, anzi ritengo si più che giusto che un Cliente si rivolga anche ad altri “colleghi” per avere più preventivi, in maniera che possa poi decidere per il meglio.

 Grazie.

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato

sabato 19 ottobre 2013

Metotodo Investigativo




Relazione Investigativa
Metodo Investigativo



In anni e anni di esperienza specifica nel settore delle Investigazioni Private, ho sviluppato il seguente metodo investigativo, che mi ha permesso di ottenere sempre i migliori risultati e la massima soddisfazione dei Clienti sul mio operato.

              Incontro con il cliente, analisi del servizio, consulenza e preventivo gratuiti.
              Preventivo di spesa scritto, chiaro e concordato con il cliente.
              Sopralluoghi e Accertamenti pre-servizio per studiare i luoghi dell'indagini.
              Raccolta di informazioni di fatti e circostanze utili allo svolgimento delle indagini, nella massima discrezione.
              Appostamenti statici e dinamici (pedinamenti) anche con localizzazione satellitare (GPS).
              Contatto diretto con il Cliente per aggiornamenti telefonici in tempo reale.
              Realizzazione di foto e filmati comprovanti l'esito delle indagini svolte.
              Redazione di Relazione Tecnica su carta intestata con fotografie allegate, legalmente valida.
              Testimonianza in Tribunale se richiesto per confermare quanto relazionato.

Relazione Investigativa



La Relazione Investigativa







La Relazione Investigativa viene da me consegnata al cliente alla fine dell'incarico che mi ha commissionato  e consiste in un rapporto scritto, correlato da fotografie, comprovanti quanto dichiarato.
Questo al fine di comprovare, attraverso prove inconfutabili, gli eventi rilevanti ai fini dell'accertamento, nonchè utilizzabili in sede giudiziaria.
Il tutto verrà da me e dai miei collaboratori successivamente confermato in Tribunale, attraverso una testimonianza giurata, qualora il cliente e il suo avvocato lo ritenessero necessario.

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma

Ue, nuova procedura d'infrazione contro l'Italia

Ue, nuova procedura d'infrazione contro l'Italia





La Commissione europea ha aperto una nuova procedura di infrazione contro l'Italia. Per la seconda volta in un mese, nel mirino è finita l'amministrazione della giustizia e l'attività dei magistrati del nostro Paese. Lo scorso 25 settembre l'Europa ha chiesto norme più rigorose sulla responsabilità dei giudici. Questa volta Bruxelles critica l'Italia perchè la Corte di Cassazione non applica il diritto europeo.

A dare vita a questa nuova procedura di infrazione è un caso giudiziario. Nel 1982 un imprenditore ha chiesto in giudizio il rimborso di una tassa legata a ispezioni veterinarie obbligatorie per prodotti importati in Italia. Quella tassa, secondo l'imprenditore, è in realtà un dazio illegittimo. Per ben due volte la Cassazione ha respinto la richiesta dell'imprenditore di rinviare il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La Corte di Cassazione in questo modo avrebbe violato il Trattato europeo. L'articolo 267, infatti, obbliga la Cassazione a rimettere gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea per ottenere l'interpretazione di una norma di diritto europeo, laddove una parte ne faccia richiesta. Non si tratta di una semplice facoltà ma di un obbligo giuridico. La violazione di questo obbligo è causa diretta della durata eccessiva della vicenda giudiziaria vissuta dall'imprenditore, vicenda che si è trascinata per 31 anni. Se ci fosse stato il rinvio, i giudici italiani avrebbero compreso prima il contenuto della norma e sarebbero arrivati in tempi brevi ad una sentenza definitiva. Questa violazione ormai non può essere più sanata, dal momento che le richieste di rinvio presentate dall'imprenditore sono state ormai respinte. Non solo. Le decisioni già prese dalla Corte non possono essere modificate. La nuova procedura di infrazione ha come scopo adesso quello di verificare se le norme processuali italiane impediscono il rimborso alle imprese e ai cittadini di tasse che, secondo il diritto europeo sono illegittime.

Fonte: Messaggero.it del 17.10.2013

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato

giovedì 10 ottobre 2013

Stalking


STALKING






L'Investigatore Privato può essere molto utile a reperire le prove di un atto di molestia subito per poi presentarle al momneto in cui ci si rivolge alle Forze dell'Ordine per denunciare lo stolker.

Massimiliano Altobelli









Stalking  è un termine inglese qui inteso per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola e generandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità[1]. Questo tipo di condotta è penalmente rilevante in molti ordinamenti; in quello italiano la fattispecie è rubricata come atti persecutori (articolo 612-bis del Codice penale), riprendendo una delle diverse locuzioni con le quali è tradotto il termine stalking. Il fenomeno è anche chiamato sindrome del molestatore assillante.






Il termine stalking, e quindi di stalker, deriva dal verbo to stalk nel significato di "camminare con circospezione", "camminare furtivamente", "colui che cammina in modo furtivo" indicante anche il "cacciatore in agguato".
Il termine inglese stalking, suggerito dalla letteratura scientifica specializzata anglofona in tema di molestie assillanti, intende indicare quindi un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati da intrusioni nella sua vita privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene o indesiderate.
Include, inoltre, l'invio di lettere, biglietti, posta elettronica, SMS e oggetti non richiesti; più difficile è l'attribuzione del reato di stalking a messaggi indesiderati di tipo affettuoso - specie da parte di ex-partner o amici - che può variare a seconda dei casi personali. Oppure producendo scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, degenerando talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento o, addirittura, l'uccisione della vittima. Tutto ciò, o parte di esso se compiuto in modo persistente e tenace in modo da indurre anche solo paura e malessere psicologico o fisico nella vittima, sono atti persecutori, e chi li attua è un persecutore: un soggetto che commette un atto criminale, in alcuni Paesi punito come tale dalla legge. Si differenzia dalla semplice molestia per l'intensità, la frequenza e la durata della variegata congerie comportamentale.
Da un punto di vista etimologico, il termine stalk è variamente traducibile nella nostra lingua come "caccia in appostamento", "caccia furtiva", "pedinamento furtivo", "avvicinarsi furtivamente", "avvicinarsi di soppiatto" (a selvaggina o nemici). La parola stalker è traducibile come "cacciatore all'agguato", "chi avanza furtivamente". Questi termini non chiariscono sufficientemente il significato anglosassone che è dato agli stalker che pedinano la vittima per scopi puramente molesti. Il verbo to stalk è altrettanto traducibile col significato di "inseguire furtivamente la preda" e deriva dal linguaggio tecnico-gergale venatorio. Letteralmente stalking significa "fare la posta", "inseguimento".
Non esiste una definizione generalmente accettata di stalking, ma così come enunciato da studiosi delle molestie assillanti di lingua anglofona è comunque colui che si "apposta", che "insegue", che "pedina e controlla" la propria vittima. Il termine "inseguimento" è quello più largamente usato e tradotto. Quest'ultima definizione sembra la più vicina al comportamento tipico del molestatore assillante che è, infatti, quello di seguire la vittima nei suoi movimenti per poi intromettersi nella sua vita privata. Un'altra traduzione molto usata di "stalking" è "persecuzione", così come lo stalker è chiamato "persecutore" e la vittima "perseguitato".
Nel lessico accademico si ricorre a differenti definizioni scientifiche. I termini recentemente impiegati in varie lingue, per coprire l'area semantica dell'intrusione relazionale ripetuta e assillante, sono numerosi e appartengono a vari contesti come quello criminologico, psichiatrico, psicologico e legislativo.
Nella lingua inglese oltre a stalking sono usati i termini obsessional harassment, criminal harassment, obsessional following, obsessional relational intrusion; nell'italiana, greca e francese: molestie assillanti, dioxis, harcèlement du trosième type, etc.. Nella disamina della letteratura corrente il termine harassment è molto spesso ricorrente; deriva dal verbo to harass, col significato di "tormentare", "molestare", "opprimere". harassment criminale è difatti il reato della molestia e della persecuzioni sanzionato nei Paesi del common law.






Il persecutore o stalker può essere un estraneo, ma il più delle volte è un conoscente, un collega, un ex-compagno o ex-compagna che agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto subito. In altri casi ci si trova, invece, davanti a persone con problemi di interazione sociale, che agiscono in questo modo con l'intento di stabilire una relazione sentimentale imponendo la propria presenza e insistendo anche nei casi in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa. Meno frequente il caso di individui affetti da disturbi mentali, per i quali l'atteggiamento persecutorio ha origine dalla convinzione di avere effettivamente una relazione con l'altra persona. Questi soggetti manifestano cioè sintomi di perdita del contatto con la realtà e sette volte su dieci hanno un’organizzazione di personalità borderline. Solitamente questi comportamenti si protraggono per mesi o anni, il che mette in luce l'anormalità di questo genere di condotte.
Il "Centro Presunti Autori – Unità Analisi Psico Comportamentale dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking" (CPA), un'organizzazione italiana che segue il fenomeno, ha proposto un profilo del presunto autore e una descrizione delle condotte riferibili allo stalking, o meglio un identikit psico-comportamentale, con il presupposto che qualsiasi categorizzazione può risultare riduttiva dell’unicità e irripetibilità della persona. Secondo la CPA, oltre il 50% dei persecutori ha vissuto almeno una volta nella vita l'abbandono, la separazione o il lutto di una persona cara che non è riuscito a razionalizzare.
In base a una ricerca a campione (5%) svolta dall'Istituto di ricerca psicosociale sulla popolazione di pre-adolescenti e adolescenti, circa 800 individui di entrambi i sessi dai 13 ai 17 anni hanno soddisfatto i possibili predittori di future condotte persecutorie e violente.
Secondo gli studi della Sezione Atti persecutori del Reparto Analisi Criminologiche dei Carabinieri, gli stalker potrebbero inquadrarsi (a stretti, pragmatici fini di polizia) in cinque tipologie:
ñ il "risentito", caratterizzato da rancori per traumi affettivi ricevuti da altri a suo avviso ingiustamente (tipicamente un ex-partner di una relazione sentimentale);
ñ il "bisognoso d'affetto", desideroso di convertire a relazione sentimentale un ordinario rapporto della quotidianità; insiste e fa pressione nella convinzione che prima o poi l'oggetto delle sue attenzioni si convincerà;
ñ il "corteggiatore incompetente", che opera stalking in genere di breve durata, risulta opprimente e invadente principalmente per "ignoranza" delle modalità relazionali, dunque arreca un fastidio praticamente preterintenzionale;
ñ il "respinto", rifiutato dalla vittima, caratterizzato dal voler contemporaneamente vendicarsi dell'affronto costituito dal rifiuto e insieme riprovare ad allestire una relazione con la vittima stessa;
ñ il "predatore", il cui obiettivo è di natura essenzialmente sessuale, trae eccitazione dal riferire le sue mire a vittime che può rendere oggetto di caccia e possedere dopo avergli incusso paura; è una tipologia spesso riguardante voyeur e pedofili.






Modifiche nella vita quotidiana sono necessarie per sfuggire allo stalking, inclusi l'avvicendarsi dei datori di lavoro, dei numeri di telefono, possono risultare un tributo troppo alto da pagare e conferire un senso di isolamento:
« Lo stalking è una forma di agguato mentale in cui l'aggressore ripetutamente, inavvertitamente e violentemente irrompe nella vita della vittima con la quale non ha relazioni di sorta. In aggiunta, ogni singolo atto di aggressione non possono essere la causa del trauma se non tutti presi insieme






Seguendo i dati statistici, le donne stalker spesso e volentieri cercano altre donne, mentre gli uomini lo fanno solo con donne.
Nel 2009 una ricerca del Department of Justice indica che gli uomini denunciavano stalker sia di sesso maschile (41%) sia femminile (43%).
La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti e intrusioni nella vita privata. Lo stalking può nascere come complicazione di una qualsiasi relazione interpersonale, è un modello comportamentale che identifica intrusioni costanti nella vita pubblica e privata di una o più persone.
I contesti in cui si manifesta riguardano:
ñ nel 55% circa nella relazione di coppia;
ñ nel 25% circa in condominio;
ñ nel 5% circa in famiglia (figli/fratelli/genitori);
ñ nel 15% circa sul posto di lavoro/scuola/università






Lo stalking è considerato reato in diversi paesi del mondo. Le norme anti-persecuzione sono volte a tutelare le vittime di tutti quegli atti persecutori che, per la loro caratteristica di ripetitività e perduranza nel tempo, provocano nelle persone colpite stati di ansia e paura per la propria incolumità o le costringono ad alterare significativamente le proprie abitudini di vita.

In Italia

Reato di
Atti persecutori
Fonte
Codice penale italiano
Articolo
612-bis
Competenza
Tribunale monocratico
Procedibilità
a querela della persona offesa. D'ufficio in caso di fatto commesso nei confronti di un minore, di una persona disabile o in caso di fatto connesso con altro delitto procedibile d'ufficio.
Arresto
facoltativo
Fermo
no
Pena prevista
reclusione da sei mesi a cinque anni
In Italia le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di "atti persecutori" (art. 612-bis c.p.), introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto Maroni).
La norma introduce nel codice penale l'articolo 612-bis, rubricato "atti persecutori", che al comma 1 recita:
« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita »
A ciò si aggiungono alcune norme accessorie, ossia l'aumento di pena in caso di recidiva o se il soggetto perseguitato è un minore, il fatto che lo stalking costituisca un'aggravante in caso di omicidio e violenza sessuale e la possibilità di ricorrere alle misure di indagine previste per i reati più gravi, quali le intercettazioni telefoniche e gli incidenti probatori finalizzati ad acquisire le testimonianze di minori. Questa fattispecie di reato è normalmente procedibile a querela, ma è prevista la procedibilità d'ufficio qualora la vittima sia un minore, una persona disabile, quando il reato è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio e quando lo stalker è già stato ammonito precedentemente dal questore.
Il nuovo istituto costituisce una sorta di affinamento della preesistente norma sulla violenza privata: delinea infatti in modo più specifico la condotta tipica del reato e richiede che tale condotta sia reiterata nel tempo e tale da «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura» alla vittima.
A marzo 2011, al Convegno milanese dedicato alla tematica, alcuni esperti di diritto, avvocati e professori universitari hanno espresso dubbi di legittimità costituzionale su alcuni aspetti della legge sullo stalking.


 fonte: Wikipedia

La Separazione Coniugale


La separazione coniugale.













Sono oltre venti anni che mi trovo ad occuparmi di separazioni coniugali dovute alle infedeltà che accerto. Dico sempre alle persone che si rivolgono a me che, a mio avviso, non esisto vincitori e vinti su una separazione coniugale. Mi spiego meglio. Sicuramente ci sarà un coniuge che ha avuto giustizia e fatto valere i suoi diritti, ma, ovviamente, è pur sempre un fallimento..
Si potrebbe paragonare ad un "incidente stradale", si è contenti di esserne usciti illesi o con poche conseguenze, ma è pur sempre una grave danno, considerando l'accaduto e le conseguenze..
Rivolgersi ad un Investigatore Privato ed ottenere le prove di un'infedeltà coniugale è necessario per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria, anche per poter richiedere l'addebito di responsabilità.

Altre notizie inerenti alle investigazioni private relative all’accertamento delle infedeltà coniugali, le potete trovare all’interno del mio sito internet: Investigatore Privato Roma.

Massimiliano Altobelli






La separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico italiano regolamentato dal Codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali. Si distingue la separazione giudiziale (contenziosa) da quella consensuale.
In entrambi casi, si tratta di separazione legale. Infatti, dato che agli occhi della legge la separazione di fatto tra i coniugi è ininfluente, se si vogliono ottenere gli effetti legali della separazione occorre rivolgersi al giudice.



La separazione giudiziale è il procedimento con il quale si ottiene una sentenza di separazione: essa non fa venir meno lo status di coniuge ma incide su alcuni obblighi tipici del matrimonio: una volta separati non si ha l'obbligo di convivenza né di fedeltà né si è più in comunione dei beni (se quello era il regime patrimoniale prescelto dai coniugi), di converso resistono ancora gli obblighi di mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole.
La separazione giudiziale, secondo il codice civile italiano, si può avere su istanza di parte o perché ci sono state delle violazioni degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi o perché ci sono delle circostanze oggettive che rendono non più sostenibile la prosecuzione del rapporto.
Il processo inizia con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui è individuata l'ultima residenza della coppia (se non l'hanno mai avuta allora si segue il classico sistema del tribunale competente nel luogo di residenza del convenuto).
Nel ricorso l'istante dovrà fornire gli elementi sui quali si fonda la richiesta e la dichiarazione sull'esistenza di prole (vedremo successivamente che questo è molto importante). Il presidente del tribunale accogliendo il ricorso fissa con decreto la data della udienza di comparizione dei coniugi. L'istante dovrà provvedere a notificare il decreto all'altro coniuge. Nel tempo che intercorre tra notifica ed udienza le parti potranno depositare presso la cancelleria del giudice tutte le eventuali memorie scritte nonché le loro dichiarazione dei redditi (per individuare i cespiti patrimoniali con esattezza).
L'udienza di comparizione si svolge dinanzi al solo presidente del tribunale (questa è la prima delle due fasi nelle quali si divide il processo di separazione) e devono comparire obbligatoriamente e personalmente i coniugi: se non si presenta il coniuge attore (colui che ha promosso il processo) il presidente dichiara estinto il processo per abbandono degli atti mentre se non si presenta il coniuge convenuto il presidente dovrà fissare una nuova udienza ed eventualmente decidere con ordinanza sulle questioni urgenti che non possono essere rimandate alla successiva udienza. Una volta che i due coniugi compaiono entrambi il presidente del tribunale compie un tentativo di conciliazione nel quale cerca di far desistere le parti dal loro intento di separarsi: se le parti si accordano e si riconciliano il presidente redige il processo verbale e la causa si estingue, se le parti non si accordano allora il presidente è obbligato a far proseguire la causa dinanzi al giudice istruttore.
L'ordinanza con la quale in presidente del tribunale rinvia la causa al giudice istruttore (questa è la seconda fare del processo) contiene:
1.   decisioni relative all'ambito economico (assegnazione abitazione, mantenimento coniuge)
2.   decisioni relative alla prole (affidamento)
3.   fissazione del giorno in cui si dovrà tenere l'udienza dinanzi al giudice istruttore
4.   fissazione del termine entro il quale il coniuge attore devo costituirsi in giudizio con il deposito di una memoria difensiva ad hoc (in realtà ha i contenuti di un vero e proprio atto di citazione per cui si possono inserire richieste e fatti nuovi)
5.   fissazione del termine entro il quale il coniuge convenuto si deve costituire se non lo ha già fatto partecipando all'udienza di comparizione.
L'ordinanza è immediatamente esecutiva (cioè vale come titolo esecutivo idoneo ad attivare il processo di esecuzione forzata)
L'ordinanza è modificabile e revocabile in qualsiasi momento dal giudice istruttore.
L'ordinanza è appellabile mediante RECLAMO presso la Corte d'appello.
L'ordinanza deve essere notificata sia al coniuge convenuto sia al PM (il PM è una parte necessaria nel processo di separazione perché è chiamato a tutelare gli interessi dei figli che potrebbero essere lesi dai genitori: il Pm può produrre nuove prove o avanzare richieste e addirittura impugnare la sentenza se lede gli interessi patrimoniali dei figli).
La fase dinanzi al giudice istruttore (la seconda fase del processo di separazione) è simile ad un processo di cognizione in rito ordinario anche se ci sono delle differenze rilevanti: il giudice non può tentare nuovamente la riconciliazione e può assumere d'ufficio nuove prove relative alla prole).
Altra particolarità è che se oltre all'istanza di separazione in sé ci sono altre questioni da trattare (divisione del patrimonio, affidamento figli) il giudice può emettere una sentenza non definitiva di separazione con la quale sentenzia immediatamente la separazione e fa proseguire la causa solo per risolvere le altre questioni (impugnabile entro 10 giorni dalla notifica) Una volta giunto a conclusione il processo il tribunale emette la sentenza di separazione che può essere impugnata come un'ordinaria sentenza.
Se richiesto il giudice addebita ad una delle due parti la separazione (quella che ha violato i doveri coniugali) e questo incide sui diritti successori e sull'assegno di mantenimento.
Il giudice può affidare il godimento della casa coniugale ad uno dei due coniugi, soltanto se questi è affidatario di figli minorenni, o di figli maggiorenni incolpevolmente non autosufficienti, non in ragione della condizione economica dei coniugi  (art. 155 c.c. comma quater, e art. 6 comma 6 l. 898/1970).
Gli obblighi di mantenimento non sussistono se le parti hanno sottoscritto un contratto prematrimoniale, che dispone diversamente (art. 155 c.c.). Non è necessario l'atto notarile, può essere formulato come scrittura privata con autentica di firma e autocertificazione che le parti sono in grado di intendere e di volere.



La separazione consensuale è uno dei due modi per ottenere la separazione legale tra coniugi (l'altro è la separazione giudiziale).
Si chiama consensuale proprio perché prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che giungono ad un accordo sulla spartizione dei loro beni in comunione e sull'affidamento dei figli nonché su tutte le possibili questioni connesse ad una separazione.
Il consenso delle parti può essere originario se il ricorso è presentato da tutte e due le parti ma può anche essere successivo nel senso che la separazione può partire come giudiziale (istanza di una sola parte) e poi divenire consensuale successivamente: la dottrina è dibattuta su quale possa essere il termine ultimo per esprimere in consenso, c'è chi lo individua nel tentativo di riconciliazione c'è chi dice addirittura che sia la fase dinanzi al giudice istruttore (quando ormai siamo oltre la metà della causa).
Il consenso naturalmente si può anche revocare e la maggioranza della dottrina dice che termine ultimo per revocare il consenso sia l'udienza di comparizione cioè il momento nel quale il giudice dovrebbe prendere atto del fallimento del tentativo di riconciliazione. L'accordo tra i due coniugi deve essere sottoposto all'analisi del tribunale che, con le formalità della camera di consiglio, valuta che l'accordo sia coerente con la legge e che vengano rispettati i diritti della prole.
Se la valutazione è favorevole allora omologano l'accordo con decreto (impugnabile con appello in Corte d'appello)
Se la valutazione è sfavorevole vengono trasmessi tutti gli atti al giudice istruttore affinché la causa prenda il corso di una separazione giudiziale.



La separazione di fatto non ha alcun effetto legale sul matrimonio, pur potendo essere uno dei presupposti oggettivi per la richiesta di separazione legale.



Un caso di separazione non legale e di fatto è quello del coniuge che si reca a vivere stabilmente in altra dimora, in presenza o meno di un partner diverso.
Il reato non sussiste se il coniuge si allontana con preavviso all'altro della propria intenzione di separarsi non necessariamente motivata (anche se non ancora formalizzata da un'istanza al giudice), oppure in presenza di giusta causa.
Sono esempi di giusta causa, purché precedenti l'abbandono, la violenza fisica o verbale nelle mura domestiche, il tradimento del coniuge convivente, il trasferimento della sede di lavoro in luogo lontano dalla dimora abituale, l'insoddisfazione sessuale, ma anche una più generica incompatibilità caratteriale / incomunicabilità o litigiosità dei coniugi che rendono impossibile il proseguimento della convivenza.
Il coniuge può chiedere alla forza pubblica di constatare il fatto con un verbale per abbandono del tetto coniugale, reato penalmente peseguibile dietro querela della persona offesa (art. 570 c.p.).
La giurisprudenza ha rilevato l'incongruenza della norma con le innovazioni del diritto di famiglia:
 introduzione del divorzio per cui non sono richieste motivazione o giusta causa;
facoltà del coniuge di lasciare senza conseguenze legali (civili o penali) la casa coniugale dopo pochi giorni con una semplice comunicazione scritta non motivata o sindacabile al coniuge e/o deposito di un'istanza di separazione in tribunale;
sproporzione evidente delle conseguenze civili e penali per l'inosservanza di tale prassi ― con un abbandono improvviso e non preannnunciato della casa coniugale ― e il potenziale danno arrecato al coniuge da un mancato preavviso che, rispettando le norme, si tradurrebbe in un tempo tecnico di qualche giorno;
imprenscidibilità (e conseguente obbligatorietà) dell'accertamento della causa di abbandono per verificare la sussistenza del reato e del profilo penale tramite indagini sulla sfera intima e privata del coniuge lesìve della dignità e privacy, in particolare dopo le tipizzazioni di giusta causa nelle sentenze della Suprema Corte non strettamente legate alla condotta dei querelanti all'esterno delle mura domestiche.
Date le precedenti tipizzazioni di giusta causa, la sola volontà di un coniuge è più volte stata ritenuta dalla Cassazione una giusta causa di abbandono, senza possibile sindacato di merito da parte del giudice. Pertanto, l'assenza di giusta causa è ridotta in via residuale ai soli casi di reale disvalore etico e sociale: «la qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione modificabile per la volontà, anche di uno solo, di rompere o sospendere il vincolo matrimoniale. Volontà la cui autonoma manifestazione, pur se non perfezionata nelle specifiche forme previste per la separazione o lo scioglimento del vincolo coniugale, può essere idonea ad interrompere senza colpa e senza effetti penalmente rilevanti taluni obblighi, tra i quali quello della coabitazione».
Raramente perseguito con il carcere, l'abbandono del domicilio domestico pregiudica tuttavia qualsiasi diritto e interesse legittimo dell'altra parte a percepire un assegno di mantenimento in caso di necessità economica (art. 143 del codice civile), in quanto la violazione dell'obbligo di coabitazione fa decadere anche l'obbligo di mantenimento e assistenza.
Comporta automaticamente l'affidamento all'altro coniuge dei figli e della casa coniugale, e la separazione con addebito di tutte le spese.
L'abbandono pregiudica anche la quota legittimaria della moglie/marito in caso di eredità, e di partecipare alla propria quota per le proprietà acquisite dopo il matrimonio, se si è optato in per il regime di comunione dei beni.

 fonte: wikipedia