Massimiliano Altobelli, Investigatore Privato a Roma, autorizzato dalla Prefettura dal 1995, svolge personalmente indagini con l'ausilio della più moderna tecnologia investigativa, fornendo al committente prove legalmente valide. Consulenze e Preventivi gratuiti 24/24 - 7/7. Tel.: 336.340.007 http://www.maximedetective.net
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- Massimiliano Altobelli, Investigatore Privato a Roma, autorizzato dalla Prefettura dal 1995, svolge personalmente indagini con l'ausilio della più moderna tecnologia investigativa, fornendo al committente prove legalmente valide. Consulenze e Preventivi gratuiti 24/24 - 7/7. Tel.: 336.340.007 http://www.maximedetective.net
mercoledì 23 ottobre 2013
lunedì 21 ottobre 2013
Perchè scegliere me come Investigatore Privato?
Perché dovreste scegliere di conferire un incarico a me?
Francamente
sarebbe fin troppo semplice screditare molti “colleghi” che nei loro siti internet
si vantano di essere “..leader del settore..”, “..gli unici che..”, “..esperienze
pluriennali..”, “..direttori di grandi strutture..”, ma sarebbe come “sparare
sull’ambulanza”, infatti, nella maggioranza dei casi, si tratta di persone che,
in piena crisi lavorativa, fanno dei tentativi “disperati” per cercare di
accaparrarsi nuovi clienti..
Sarebbe
semplicissimo e divertente perdere tempo a commentare quanto ho letto nei vari
siti presenti in rete..
Ad esempio quando personaggi con pubblicità antisonanti asseriscono di
“essere all’avanguardia con le tecnologie” e poi sapere, per mia esperienza
diretta, che non sanno neanche far funzionare il loro smartphone..
che mettono le loro foto sulle pubblicità pensando di essere “i nuovi
James Bond”, invece sembrano più attori di “telenovelas di quarat’ordine”..
Ma dato che
l’argomento è serio, preferisco passare oltre e non ironizzare.
Perché cercano
di accaparrarsi sempre nuovi clienti i “colleghi” sopra citati?
Semplicemente perché, nella maggioranza dei casi, nessun loro cliente si
sognerà mai di tornare da loro per ulteriori necessità, tantomeno di
presentargli un suo conoscente.
E questo la dice
lunga.
Nel mio caso è
diverso.
Il mio lavoro è basato su Clienti, acquisiti in oltre venti anni di
attività, che tornano da me o che, nella maggior parte dei casi, suggeriscono
di rivolgersi a me a loro conoscenti, che hanno la necessità di svolgere
investigazioni, memori della propria esperienza positiva.
Non a tutti accade la stessa cosa, benché a tutti piacerebbe che
accedesse, per tanto sono molto invidiato dagli “pseudo colleghi”.
Va inoltre evidenziato il fatto, non trascurabile, che io ho modo di
conoscere le persone che si rivolgono a me in un momento molto “negativo” della
loro vita, quando con il mio aiuto, cercano di ottenere quei risultati che
potrebbero fare la differenza fra “subire” e “risolvere”.
Il rapporto umano che si crea tra un Cliente che si rivolge ad un Professionista
per essere aiutato a risolvere un suo problema, va al di là del semplice
rapporto lavorativo; infatti un consiglio, un parere o semplicemente un punto
di vista diverso, fornito in un momento particolare, può risultare molto utile
nell’affrontare una situazione difficile.
Comunque penso sia il caso, per rimanere in tema, di andare a spiegare,
punto per punto, quali potrebbero essere i motivi per rivolgersi a me,
piuttosto che ad altri:
·
Perché svolgo
la professione di Investigatore Privato da ventitre anni, venti dei quali in
proprio e personalmente, non occupandomi però di Investigazioni a 360 gradi,
come molti, bensì prevalentemente di indagini nella sfera privata. In particolare
mi dedico a casi di accertamento di infedeltà tra coniugi e quant’altro
inerente alla separazione (aumento/diminuzione assegno di mantenimento,
controllo minori, ecc.).
·
Perché
mentre gli altri “colleghi” preferiscono pubblicizzare la propria versatilità,
citando solo en passant che si
occupano di “infedeltà coniugali” (come se fosse un’attività secondaria o di
cui vergognarsi), al contrario io me ne vanto pubblicizzo con orgoglio e
soddisfazione questa mia eccellenza. Migliaia di casi svolti, con ottimi
risultati, in questo settore specifico, non possono che rendermi orgoglioso del
mio operato..
·
Perché
chi si rivolge a me si rivolge “ad un artigiano” nel suo settore. Mi spiego
meglio. Io lavoro personalmente con l’ausilio di un mio fidato collaboratore,
regolarmente assunto e segnalato presso la Prefettura e la Questura di Roma.
Questo modus operandi fa un enorme
differenza fra me e “la concorrenza”.
Il
cliente che si rivolge a me per una consulenza, parla direttamente con me e, se
deciderà di conferirmi incarico riponendo in me la Sua fiducia, sarò io personalmente
a svolgere le indagini.
Questo
significa che se il Cliente decide di chiamarmi per essere aggiornato o
rassicurato sugli sviluppi delle indagini in corso, potrà farlo direttamente al
mio cellulare e sarò ben lieto di informarlo su quanto sta avvenendo.
Nelle
procedure abituali della concorrenza invece dove il Cliente si trova a doversi
rapportare non più con il titolare con il quale ha parlato all’inizio, bensì
con segretarie, collaboratori, ecc.
Il
mio metodo lavorativo infatti è quello di accettare un incarico per volta, il
che mi lascia la possibilità di dedicarmi allo svolgimento dello stesso con il
massimo impegno che la situazione richiede, prima di passare ad altro incarico.
Per
ultimo, ma non per ordine di importanza, dato che ho svolto le indagini
personalmente, sarò io stesso, qualora si renda necessario, ad essere citato dal Legale del Cliente
in qualità di teste a confermare in udienza i risultati delle mie indagini.
Anche
questo mi distingue dalla “concorrenza”; infatti in oltre venti anni ho
partecipato in qualità di teste a centinaia di udienze e di certo ho maturato
ho maturato un’esperienza non
indifferente.
In
qualche caso mi è addirittura capitato di avere a che fare con Legali che
durante l’udienza cercavano di mettermi in difficoltà, facendo giustamente il
loro lavoro, ma dei quali dopo ho ricevuto i complimenti e la richiesta di un
biglietto da visita per altri loro assistiti. Grande soddisfazione.
·
Perché
chi si rivolge a me, si rivolge ad un Professionista e viene ricevuto in un
ufficio con ingresso indipendente, ubicato, pur se in zona centrale, in
posizione riservata che garantisce
la massima privacy al Cliente.
Non si tratta di una grande struttura, con sale riunioni, sale d’aspetto,
segretarie, angolo bar, ecc. bensì di un ufficio “a misura d’uomo” dove ci sono
solo io che ricevo il Cliente, solo su appuntamento.
In realtà, le spese di queste grandi strutture con dipendenti, con
pubblicità di impatto, ecc. vanno ad incidere pesantemente sul costo
dell’investigazione e quindi “sulle tasche del Cliente”.
·
Perché
chi si rivolge a me a fine lavoro non verrà mai invitato a vedere filmati e
fotografie su maxi schermi in sala riunione come avviene da altri “colleghi”,
bensì verrà in ufficio dove troverà solo me, che gli illustrerò la relazione
prodotta, pronta per essere consegnata al suo Legale, corredata dalle
fotografie effettuate. Il tutto nel massimo rispetto della privacy e con il tatto necessario per trattare
situazioni così delicate.
·
Perché
chi si rivolge a me per avere una consulenza gratuita e senza impegno,
realmente si trova ad avere una consulenza senza impegno.
Infatti anche di fronte al Cliente che voglia conferirmi un incarico
immediatamente, è mia abitudine invitarlo a tornare il giorno seguente, dopo
aver avuto la possibilità di riflettere con calma. Questa, a mio avviso è
professionalità!!
Non devo nè convincere nè forzare nessuno, anzi ritengo si più che giusto
che un Cliente si rivolga anche ad altri “colleghi” per avere più preventivi, in
maniera che possa poi decidere per il meglio.
Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato
sabato 19 ottobre 2013
Metotodo Investigativo
Relazione Investigativa
Metodo Investigativo
In anni e anni di esperienza
specifica nel settore delle Investigazioni Private, ho sviluppato il seguente
metodo investigativo, che mi ha permesso di ottenere sempre i migliori
risultati e la massima soddisfazione dei Clienti sul mio operato.
•
Incontro con il cliente, analisi
del servizio, consulenza e preventivo gratuiti.
•
Preventivo di spesa scritto, chiaro
e concordato con il cliente.
•
Sopralluoghi e Accertamenti
pre-servizio per studiare i luoghi dell'indagini.
•
Raccolta di informazioni di fatti e
circostanze utili allo svolgimento delle indagini, nella massima discrezione.
•
Appostamenti statici e dinamici
(pedinamenti) anche con localizzazione satellitare (GPS).
•
Contatto diretto con il Cliente per
aggiornamenti telefonici in tempo reale.
•
Realizzazione di foto e filmati
comprovanti l'esito delle indagini svolte.
•
Redazione di Relazione Tecnica su
carta intestata con fotografie allegate, legalmente valida.
•
Testimonianza in Tribunale se
richiesto per confermare quanto relazionato.
Relazione Investigativa
La Relazione Investigativa
La Relazione Investigativa viene da
me consegnata al cliente alla fine dell'incarico che mi ha commissionato
e consiste in un rapporto scritto, correlato da fotografie, comprovanti
quanto dichiarato.
Questo al fine di comprovare,
attraverso prove inconfutabili, gli eventi rilevanti ai fini dell'accertamento,
nonchè utilizzabili in sede giudiziaria.
Il tutto verrà da me e dai miei
collaboratori successivamente confermato in Tribunale, attraverso una
testimonianza giurata, qualora il cliente e il suo avvocato lo ritenessero
necessario.
Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma
Ue, nuova procedura d'infrazione contro l'Italia
Ue, nuova procedura d'infrazione contro l'Italia |
La Commissione europea ha aperto una nuova procedura di infrazione contro l'Italia. Per la seconda volta in un mese, nel mirino è finita l'amministrazione della giustizia e l'attività dei magistrati del nostro Paese. Lo scorso 25 settembre l'Europa ha chiesto norme più rigorose sulla responsabilità dei giudici. Questa volta Bruxelles critica l'Italia perchè la Corte di Cassazione non applica il diritto europeo.
A dare vita a questa nuova procedura di infrazione è un caso giudiziario. Nel 1982 un imprenditore ha chiesto in giudizio il rimborso di una tassa legata a ispezioni veterinarie obbligatorie per prodotti importati in Italia. Quella tassa, secondo l'imprenditore, è in realtà un dazio illegittimo. Per ben due volte la Cassazione ha respinto la richiesta dell'imprenditore di rinviare il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Corte di Cassazione in questo modo avrebbe violato il Trattato europeo. L'articolo 267, infatti, obbliga la Cassazione a rimettere gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea per ottenere l'interpretazione di una norma di diritto europeo, laddove una parte ne faccia richiesta. Non si tratta di una semplice facoltà ma di un obbligo giuridico. La violazione di questo obbligo è causa diretta della durata eccessiva della vicenda giudiziaria vissuta dall'imprenditore, vicenda che si è trascinata per 31 anni. Se ci fosse stato il rinvio, i giudici italiani avrebbero compreso prima il contenuto della norma e sarebbero arrivati in tempi brevi ad una sentenza definitiva. Questa violazione ormai non può essere più sanata, dal momento che le richieste di rinvio presentate dall'imprenditore sono state ormai respinte. Non solo. Le decisioni già prese dalla Corte non possono essere modificate. La nuova procedura di infrazione ha come scopo adesso quello di verificare se le norme processuali italiane impediscono il rimborso alle imprese e ai cittadini di tasse che, secondo il diritto europeo sono illegittime.
Fonte: Messaggero.it del 17.10.2013
Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato
|
giovedì 10 ottobre 2013
Stalking
STALKING
L'Investigatore Privato può essere molto utile a reperire le prove di un atto di molestia subito per poi presentarle al momneto in cui ci si rivolge alle Forze dell'Ordine per denunciare lo stolker.
Massimiliano Altobelli
Stalking è un termine inglese qui inteso per indicare una serie di
atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona,
perseguitandola e generandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale
svolgimento della quotidianità[1]. Questo tipo di condotta è penalmente rilevante in molti ordinamenti; in quello italiano la fattispecie è rubricata come atti persecutori (articolo
612-bis del Codice
penale), riprendendo una delle diverse
locuzioni con le quali è tradotto il termine stalking. Il fenomeno è anche chiamato sindrome del molestatore
assillante.
Il termine stalking, e quindi di stalker, deriva dal verbo to stalk nel significato di
"camminare con circospezione", "camminare furtivamente",
"colui che cammina in modo furtivo"
indicante anche il "cacciatore in agguato".
Il termine inglese stalking, suggerito dalla letteratura
scientifica specializzata anglofona in tema di molestie assillanti, intende
indicare quindi un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da
ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente
frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati da intrusioni nella sua vita
privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene o indesiderate.
Include, inoltre,
l'invio di lettere, biglietti, posta elettronica, SMS e oggetti non richiesti; più difficile è
l'attribuzione del reato di stalking
a messaggi indesiderati di tipo affettuoso - specie da parte di ex-partner o
amici - che può variare a seconda dei casi personali. Oppure producendo scritte
sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e
ossessivo, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, degenerando
talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento o, addirittura, l'uccisione della vittima. Tutto ciò, o parte di esso se
compiuto in modo persistente e tenace in modo da indurre anche solo paura e
malessere psicologico o fisico nella vittima, sono atti persecutori, e chi li attua è un persecutore: un soggetto che commette un atto criminale, in alcuni
Paesi punito come tale dalla legge. Si differenzia dalla semplice molestia per l'intensità, la frequenza e la durata della
variegata congerie comportamentale.
Da un punto di vista
etimologico, il termine stalk è
variamente traducibile nella nostra lingua come "caccia in
appostamento", "caccia furtiva", "pedinamento
furtivo", "avvicinarsi furtivamente", "avvicinarsi di
soppiatto" (a selvaggina o nemici). La parola stalker è traducibile come "cacciatore all'agguato",
"chi avanza furtivamente". Questi termini non chiariscono
sufficientemente il significato anglosassone che è dato agli stalker che pedinano la vittima per
scopi puramente molesti. Il verbo to
stalk è altrettanto traducibile col significato di "inseguire
furtivamente la preda" e deriva dal linguaggio tecnico-gergale venatorio.
Letteralmente stalking significa "fare la posta",
"inseguimento".
Non esiste una
definizione generalmente accettata di stalking,
ma così come enunciato da studiosi delle molestie assillanti di lingua
anglofona è comunque colui che si "apposta", che "insegue",
che "pedina e controlla" la propria vittima. Il termine
"inseguimento" è quello più largamente usato e tradotto. Quest'ultima
definizione sembra la più vicina al comportamento tipico del molestatore
assillante che è, infatti, quello di seguire la vittima nei suoi movimenti per
poi intromettersi nella sua vita privata. Un'altra traduzione molto usata di
"stalking" è "persecuzione", così come lo stalker è
chiamato "persecutore" e la vittima "perseguitato".
Nel lessico accademico
si ricorre a differenti definizioni scientifiche. I termini recentemente
impiegati in varie lingue, per coprire l'area semantica dell'intrusione
relazionale ripetuta e assillante, sono numerosi e appartengono a vari contesti
come quello criminologico, psichiatrico, psicologico e legislativo.
Nella lingua inglese
oltre a stalking sono usati i termini
obsessional harassment, criminal harassment, obsessional following, obsessional relational intrusion;
nell'italiana, greca e francese: molestie assillanti, dioxis, harcèlement du
trosième type, etc.. Nella disamina della letteratura corrente il termine harassment è molto spesso ricorrente;
deriva dal verbo to harass, col
significato di "tormentare", "molestare",
"opprimere". harassment
criminale è difatti il reato della molestia e della persecuzioni sanzionato
nei Paesi del common
law.
Il persecutore o stalker può essere un estraneo, ma il
più delle volte è un conoscente, un collega, un ex-compagno o ex-compagna che
agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto o per
vendicarsi di qualche torto subito. In altri casi ci si trova, invece, davanti
a persone con problemi di interazione sociale, che agiscono in questo modo con l'intento di
stabilire una relazione sentimentale imponendo la propria presenza e
insistendo anche nei casi in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa.
Meno frequente il caso di individui affetti da disturbi mentali, per i quali
l'atteggiamento persecutorio ha origine dalla convinzione di avere
effettivamente una relazione con l'altra persona. Questi soggetti manifestano
cioè sintomi di perdita del contatto con la realtà e sette volte su dieci hanno
un’organizzazione di personalità
borderline. Solitamente questi
comportamenti si protraggono per mesi o anni, il che mette in luce l'anormalità
di questo genere di condotte.
Il "Centro
Presunti Autori – Unità Analisi Psico Comportamentale dell'Osservatorio
Nazionale sullo Stalking" (CPA),
un'organizzazione italiana che segue il fenomeno, ha proposto un profilo del
presunto autore e una descrizione delle condotte riferibili allo stalking, o meglio un identikit
psico-comportamentale, con il presupposto che qualsiasi categorizzazione può
risultare riduttiva dell’unicità e irripetibilità della persona. Secondo la
CPA, oltre il 50% dei persecutori ha vissuto almeno una volta nella vita l'abbandono, la separazione o il lutto di una persona cara che non è riuscito a razionalizzare.
In base a una ricerca a
campione (5%) svolta dall'Istituto
di ricerca psicosociale sulla
popolazione di pre-adolescenti e adolescenti, circa 800 individui di entrambi i
sessi dai 13 ai 17 anni hanno soddisfatto i possibili predittori di future
condotte persecutorie e violente.
Secondo gli studi della
Sezione Atti persecutori del Reparto Analisi Criminologiche dei Carabinieri, gli stalker
potrebbero inquadrarsi (a stretti, pragmatici fini di polizia) in cinque
tipologie:
ñ
il "risentito", caratterizzato da
rancori per traumi affettivi ricevuti da altri a suo avviso ingiustamente
(tipicamente un ex-partner di una relazione sentimentale);
ñ
il "bisognoso d'affetto", desideroso di
convertire a relazione sentimentale un ordinario rapporto della quotidianità;
insiste e fa pressione nella convinzione che prima o poi l'oggetto delle sue
attenzioni si convincerà;
ñ
il "corteggiatore incompetente", che
opera stalking in genere di breve durata, risulta opprimente e invadente
principalmente per "ignoranza" delle modalità relazionali, dunque
arreca un fastidio praticamente preterintenzionale;
ñ
il "respinto", rifiutato dalla vittima,
caratterizzato dal voler contemporaneamente vendicarsi dell'affronto costituito
dal rifiuto e insieme riprovare ad allestire una relazione con la vittima
stessa;
ñ il "predatore",
il cui obiettivo è di natura essenzialmente sessuale, trae eccitazione dal
riferire le sue mire a vittime che può rendere oggetto di caccia e possedere
dopo avergli incusso paura; è una tipologia spesso riguardante voyeur e
pedofili.
Modifiche nella
vita quotidiana sono necessarie per sfuggire allo stalking, inclusi l'avvicendarsi dei datori di lavoro, dei numeri
di telefono, possono risultare un tributo troppo alto da pagare e conferire un
senso di isolamento:
« Lo
stalking è una forma di agguato
mentale in cui l'aggressore ripetutamente, inavvertitamente e violentemente irrompe
nella vita della vittima con la quale non ha relazioni di sorta. In aggiunta,
ogni singolo atto di aggressione non possono essere la causa del trauma se
non tutti presi insieme
|
Seguendo i dati
statistici, le donne stalker spesso e volentieri cercano altre donne, mentre
gli uomini lo fanno solo con donne.
Nel 2009 una ricerca del Department
of Justice indica che gli uomini
denunciavano stalker sia di sesso maschile (41%) sia femminile (43%).
La persecuzione avviene
solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione
verbale e scritta, appostamenti e
intrusioni nella vita privata. Lo stalking
può nascere come complicazione di una qualsiasi relazione interpersonale, è un
modello comportamentale che identifica intrusioni costanti nella vita pubblica
e privata di una o più persone.
I contesti in cui si
manifesta riguardano:
ñ
nel 55% circa
nella relazione di coppia;
ñ
nel 25% circa
in condominio;
ñ
nel 5% circa
in famiglia (figli/fratelli/genitori);
Lo stalking è considerato reato in diversi paesi del mondo. Le norme anti-persecuzione
sono volte a tutelare le vittime di tutti quegli atti persecutori che, per la
loro caratteristica di ripetitività e perduranza nel tempo, provocano nelle
persone colpite stati di ansia e paura per la propria incolumità o le costringono ad alterare significativamente
le proprie abitudini di vita.
In Italia
Reato di
Atti persecutori |
|
Fonte
|
Codice penale
italiano
|
Articolo
|
612-bis
|
Competenza
|
Tribunale
monocratico
|
Procedibilità
|
a querela
della persona offesa. D'ufficio
in caso di fatto commesso nei confronti di un minore, di una persona disabile
o in caso di fatto connesso con altro delitto procedibile d'ufficio.
|
Arresto
|
facoltativo
|
Fermo
|
no
|
Pena prevista
|
reclusione
da sei mesi a cinque anni
|
In Italia le condotte tipiche dello stalking
configurano il reato di "atti persecutori" (art. 612-bis
c.p.), introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto
Maroni).
La norma introduce nel codice penale l'articolo 612-bis, rubricato "atti
persecutori", che al comma 1 recita:
« Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta
taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un
prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva
ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di
vita »
|
A ciò si aggiungono
alcune norme accessorie, ossia l'aumento di pena in caso di recidiva o se il
soggetto perseguitato è un minore, il fatto che lo stalking costituisca un'aggravante in caso di omicidio e violenza sessuale e la possibilità di ricorrere alle misure di
indagine previste per i reati più gravi, quali le intercettazioni
telefoniche e gli incidenti probatori finalizzati ad acquisire le testimonianze di minori. Questa fattispecie di reato è
normalmente procedibile a querela, ma è prevista la procedibilità
d'ufficio qualora la vittima sia un
minore, una persona disabile, quando il reato è connesso con altro delitto
procedibile d'ufficio e quando lo stalker è già stato ammonito precedentemente
dal questore.
Il nuovo istituto costituisce una sorta di affinamento della
preesistente norma sulla violenza privata: delinea infatti in modo più specifico la
condotta tipica del reato e richiede che tale condotta sia reiterata nel tempo
e tale da «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura» alla
vittima.
A marzo 2011, al Convegno milanese dedicato alla tematica, alcuni esperti di diritto,
avvocati e professori universitari hanno espresso dubbi di legittimità
costituzionale su alcuni aspetti della legge sullo stalking.
La Separazione Coniugale
La separazione coniugale.
Sono oltre venti anni che mi trovo ad occuparmi di
separazioni coniugali dovute alle infedeltà che accerto. Dico sempre alle
persone che si rivolgono a me che, a mio avviso, non esisto vincitori e vinti
su una separazione coniugale. Mi spiego meglio. Sicuramente ci sarà un coniuge
che ha avuto giustizia e fatto valere i suoi diritti, ma, ovviamente, è pur
sempre un fallimento..
Si potrebbe paragonare ad un "incidente
stradale", si è contenti di esserne usciti illesi o con poche conseguenze,
ma è pur sempre una grave danno, considerando l'accaduto e le conseguenze..
Rivolgersi ad un Investigatore
Privato ed ottenere le prove di un'infedeltà coniugale è
necessario per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria, anche per
poter richiedere l'addebito di responsabilità.
Altre notizie inerenti alle investigazioni private relative all’accertamento
delle infedeltà coniugali, le potete trovare all’interno del mio sito internet:
Investigatore Privato Roma.
Massimiliano Altobelli
La separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico italiano
regolamentato dal Codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura
civile e da una serie di norme speciali. Si distingue la separazione giudiziale
(contenziosa) da quella consensuale.
In entrambi casi, si
tratta di separazione legale. Infatti, dato che agli occhi della legge la
separazione di fatto tra i coniugi è ininfluente, se si vogliono ottenere gli
effetti legali della separazione occorre rivolgersi al giudice.
La separazione giudiziale è il
procedimento con il quale si ottiene una sentenza di separazione: essa non fa
venir meno lo status di coniuge ma incide su alcuni obblighi tipici del
matrimonio: una volta separati non si ha l'obbligo di convivenza né di fedeltà
né si è più in comunione dei beni (se quello era il regime patrimoniale
prescelto dai coniugi), di converso resistono ancora gli obblighi di
mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di
educazione della prole.
La separazione giudiziale,
secondo il codice civile italiano, si può avere su istanza di parte o perché ci
sono state delle violazioni degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei
coniugi o perché ci sono delle circostanze oggettive che rendono non più
sostenibile la prosecuzione del rapporto.
Il processo inizia con
ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui è individuata l'ultima
residenza della coppia (se non l'hanno mai avuta allora si segue il classico
sistema del tribunale competente nel luogo di residenza del convenuto).
Nel ricorso l'istante
dovrà fornire gli elementi sui quali si fonda la richiesta e la dichiarazione
sull'esistenza di prole (vedremo successivamente che questo è molto importante). Il presidente del tribunale accogliendo il
ricorso fissa con decreto la data della udienza di comparizione dei coniugi.
L'istante dovrà provvedere a notificare il decreto all'altro coniuge. Nel tempo
che intercorre tra notifica ed udienza le parti potranno depositare presso la
cancelleria del giudice tutte le eventuali memorie scritte nonché le loro
dichiarazione dei redditi (per individuare i cespiti patrimoniali con
esattezza).
L'udienza di
comparizione si svolge dinanzi al solo presidente del tribunale (questa è la
prima delle due fasi nelle quali si divide il processo di separazione) e devono
comparire obbligatoriamente e personalmente i coniugi: se non si presenta il
coniuge attore (colui che ha promosso il processo) il presidente dichiara
estinto il processo per abbandono degli atti mentre se non si presenta il
coniuge convenuto il presidente dovrà fissare una nuova udienza ed
eventualmente decidere con ordinanza sulle questioni urgenti che non possono
essere rimandate alla successiva udienza. Una volta che i due coniugi compaiono
entrambi il presidente del tribunale compie un tentativo di conciliazione nel
quale cerca di far desistere le parti dal loro intento di separarsi: se le
parti si accordano e si riconciliano il presidente redige il processo verbale e la causa si estingue, se le parti non si
accordano allora il presidente è obbligato a far proseguire la causa dinanzi al
giudice istruttore.
L'ordinanza con la
quale in presidente del tribunale rinvia la causa al giudice istruttore (questa
è la seconda fare del processo) contiene:
1. decisioni relative all'ambito economico
(assegnazione abitazione, mantenimento coniuge)
2. decisioni relative alla prole (affidamento)
3. fissazione del giorno in cui si dovrà tenere
l'udienza dinanzi al giudice istruttore
4. fissazione del termine entro il quale il coniuge
attore devo costituirsi in giudizio con il deposito di una memoria difensiva ad
hoc (in realtà ha i contenuti di un vero e proprio atto di citazione per cui si
possono inserire richieste e fatti nuovi)
5.
fissazione
del termine entro il quale il coniuge convenuto si deve costituire se non lo ha
già fatto partecipando all'udienza di comparizione.
L'ordinanza è
immediatamente esecutiva (cioè vale come titolo esecutivo idoneo ad attivare il
processo di esecuzione forzata)
L'ordinanza è
modificabile e revocabile in qualsiasi momento dal giudice istruttore.
L'ordinanza è
appellabile mediante RECLAMO presso la Corte d'appello.
L'ordinanza deve essere
notificata sia al coniuge convenuto sia al PM (il PM è una parte necessaria nel
processo di separazione perché è chiamato a tutelare gli interessi dei figli
che potrebbero essere lesi dai genitori: il Pm può produrre nuove prove o avanzare
richieste e addirittura impugnare la sentenza se lede gli interessi
patrimoniali dei figli).
La fase dinanzi al
giudice istruttore (la seconda fase del processo di separazione) è simile ad un
processo di cognizione in rito ordinario anche se ci sono delle differenze
rilevanti: il giudice non può tentare nuovamente la riconciliazione e può
assumere d'ufficio nuove prove relative alla prole).
Altra particolarità è
che se oltre all'istanza di separazione in sé ci sono altre questioni da
trattare (divisione del patrimonio, affidamento figli) il giudice può emettere
una sentenza non definitiva di separazione con la quale sentenzia
immediatamente la separazione e fa proseguire la causa solo per risolvere le
altre questioni (impugnabile entro 10 giorni dalla notifica) Una volta giunto a
conclusione il processo il tribunale emette la sentenza di separazione che può
essere impugnata come un'ordinaria sentenza.
Se richiesto il giudice
addebita ad una delle due parti la separazione (quella che ha violato i doveri
coniugali) e questo incide sui diritti successori e sull'assegno di
mantenimento.
Il giudice può affidare
il godimento della casa coniugale ad uno dei due coniugi, soltanto se questi è affidatario
di figli minorenni, o di figli maggiorenni incolpevolmente non autosufficienti,
non in ragione della condizione economica dei coniugi (art. 155 c.c. comma quater, e art. 6 comma 6 l. 898/1970).
Gli obblighi di
mantenimento non sussistono se le parti hanno sottoscritto un contratto
prematrimoniale, che dispone diversamente (art. 155 c.c.). Non è necessario
l'atto notarile, può essere formulato come scrittura privata con autentica di
firma e autocertificazione che le parti sono in grado di intendere e di volere.
La separazione consensuale è uno dei due
modi per ottenere la separazione legale tra coniugi (l'altro è la separazione
giudiziale).
Si chiama consensuale
proprio perché prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che giungono
ad un accordo sulla spartizione dei loro beni in comunione e sull'affidamento
dei figli nonché su tutte le possibili questioni connesse ad una separazione.
Il consenso delle parti
può essere originario se il ricorso è presentato da tutte e due le parti ma può anche essere successivo nel
senso che la separazione può partire come giudiziale (istanza di una sola
parte) e poi divenire consensuale successivamente: la dottrina è dibattuta su
quale possa essere il termine ultimo per esprimere in consenso, c'è chi lo
individua nel tentativo di riconciliazione c'è chi dice addirittura che sia la
fase dinanzi al giudice istruttore (quando ormai siamo oltre la metà della
causa).
Il consenso
naturalmente si può anche revocare e la maggioranza della dottrina dice che
termine ultimo per revocare il consenso sia l'udienza di comparizione cioè il
momento nel quale il giudice dovrebbe prendere atto del fallimento del
tentativo di riconciliazione. L'accordo tra i due coniugi deve essere
sottoposto all'analisi del tribunale che, con le formalità della camera di consiglio, valuta che l'accordo sia coerente con la legge e
che vengano rispettati i diritti della prole.
Se la valutazione è
favorevole allora omologano l'accordo con decreto (impugnabile con appello in Corte d'appello)
Se la valutazione è
sfavorevole vengono trasmessi tutti gli atti al giudice istruttore affinché la causa prenda il corso di una
separazione giudiziale.
Un caso di
separazione non legale e di fatto è quello del coniuge che si reca a vivere
stabilmente in altra dimora, in presenza o meno di un partner diverso.
Il reato non sussiste
se il coniuge si allontana con preavviso all'altro della propria intenzione di
separarsi non necessariamente motivata (anche se non ancora formalizzata da
un'istanza al giudice), oppure in presenza di giusta causa.
Sono esempi di giusta causa, purché precedenti l'abbandono, la violenza fisica o verbale nelle mura domestiche, il tradimento del coniuge convivente, il trasferimento della sede di lavoro in luogo lontano dalla dimora abituale, l'insoddisfazione sessuale, ma anche una più generica incompatibilità caratteriale / incomunicabilità o litigiosità dei coniugi che rendono impossibile il proseguimento della convivenza.
Sono esempi di giusta causa, purché precedenti l'abbandono, la violenza fisica o verbale nelle mura domestiche, il tradimento del coniuge convivente, il trasferimento della sede di lavoro in luogo lontano dalla dimora abituale, l'insoddisfazione sessuale, ma anche una più generica incompatibilità caratteriale / incomunicabilità o litigiosità dei coniugi che rendono impossibile il proseguimento della convivenza.
Il coniuge può chiedere
alla forza pubblica di constatare il fatto con un verbale per abbandono del
tetto coniugale, reato penalmente peseguibile dietro querela della persona offesa (art. 570 c.p.).
La giurisprudenza ha rilevato l'incongruenza della norma con le innovazioni del diritto di famiglia:
La giurisprudenza ha rilevato l'incongruenza della norma con le innovazioni del diritto di famiglia:
* introduzione
del divorzio per cui non sono richieste motivazione o giusta causa;
* facoltà del
coniuge di lasciare senza conseguenze legali (civili o penali) la casa coniugale
dopo pochi giorni con una semplice comunicazione scritta non motivata o
sindacabile al coniuge e/o deposito di un'istanza di separazione in tribunale;
* sproporzione
evidente delle conseguenze civili e penali per l'inosservanza di tale prassi ―
con un abbandono improvviso e non preannnunciato della casa coniugale ― e il
potenziale danno arrecato al coniuge da un mancato preavviso che, rispettando
le norme, si tradurrebbe in un tempo tecnico di qualche giorno;
* imprenscidibilità (e conseguente obbligatorietà)
dell'accertamento della causa di abbandono per verificare la sussistenza del
reato e del profilo penale tramite indagini sulla sfera intima e privata del
coniuge lesìve della dignità e privacy,
in particolare dopo le tipizzazioni di giusta causa nelle sentenze della
Suprema Corte non strettamente legate alla condotta dei querelanti all'esterno
delle mura domestiche.
Date le precedenti
tipizzazioni di giusta causa, la sola volontà di un coniuge è più volte stata
ritenuta dalla Cassazione una giusta causa di abbandono, senza possibile
sindacato di merito da parte del giudice. Pertanto, l'assenza di giusta causa è
ridotta in via residuale ai soli casi di reale disvalore etico e sociale: «la
qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione
modificabile per la volontà, anche di uno solo, di rompere o sospendere il
vincolo matrimoniale. Volontà la cui autonoma manifestazione, pur se non
perfezionata nelle specifiche forme previste per la separazione o lo
scioglimento del vincolo coniugale, può essere idonea ad interrompere senza
colpa e senza effetti penalmente rilevanti taluni obblighi, tra i quali quello
della coabitazione».
Raramente perseguito
con il carcere, l'abbandono del domicilio domestico pregiudica tuttavia
qualsiasi diritto e interesse legittimo dell'altra parte a percepire un assegno di
mantenimento in caso di necessità
economica (art. 143 del codice civile), in quanto la violazione dell'obbligo di
coabitazione fa decadere anche l'obbligo di mantenimento e assistenza.
Comporta automaticamente l'affidamento all'altro coniuge dei figli e della casa coniugale, e la separazione con addebito di tutte le spese.
L'abbandono pregiudica anche la quota legittimaria della moglie/marito in caso di eredità, e di partecipare alla propria quota per le proprietà acquisite dopo il matrimonio, se si è optato in per il regime di comunione dei beni.
Comporta automaticamente l'affidamento all'altro coniuge dei figli e della casa coniugale, e la separazione con addebito di tutte le spese.
L'abbandono pregiudica anche la quota legittimaria della moglie/marito in caso di eredità, e di partecipare alla propria quota per le proprietà acquisite dopo il matrimonio, se si è optato in per il regime di comunione dei beni.
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