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martedì 17 dicembre 2013

Uomo fedifrago, matrimonio ko. Ma la donna deve dimostrare il nesso con la crisi coniugale per l’addebito della separazione


..una sentenza che conferma che spesso non è sufficente dimostrare "il tradimento" per ottenere l'addebito di responsabilità nella causa di separazione, bensì và dimostrato che, non essendoci già crisi di coppia in corso, è stato la "causa principale". Massimiliano


Uomo fedifrago, matrimonio ko. Ma la donna deve dimostrare il nesso con la crisi coniugale per l’addebito della separazione

Confermata la linea già seguita in primo e in secondo grado dai giudici: non è sufficiente la certificazione della deprecabile condotta tenuta dall’uomo per addebitare a quest’ultimo la separazione. A carico della donna, difatti, il compito di portare la ‘prova provata’ che la rottura del rapporto sia legata ai ripetuti tradimenti subiti (Cassazione, sentenza 23426/12).

Il caso

Trentacinque anni assieme spazzati via dalla richiesta di separazione giudiziale. A porre la parola ‘fine’ alla storia sono i giudici, che, però, non accompagnano la pronunzia colla decisione sull’addebito. E ciò nonostante i ripetuti tradimenti perpetrati dall’uomo – che li ha ammessi– nei confronti della donna durante il matrimonio. Il nodo dell’addebito, legato, come detto, ai troppi ‘colpi di testa’ dell’uomo, è quello principale per la moglie, che vede respinta la propria tesi, però, sia in Tribunale che in Corte d’Appello: secondo i giudici, difatti, la crisi coniugale della coppia non era da ascrivere alle «numerose relazioni extraconiugali» dell’uomo e al «disinteresse» che egli aveva «manifestato per la famiglia legittima». Così, non a caso, su tale aspetto, ossia la possibilità di addebitare all’uomo la separazione, viene centrato anche il ricorso in Cassazione proposto dalla donna, che, peraltro, aggiunge anche una lamentela per la «omessa attribuzione dell’assegno di mantenimento in favore suo e dei figli». Secondo la donna, comunque, è stato dato troppo poco peso ai comportamenti tenuti dall’uomo, ossia «abbandono del tetto coniugale; disinteresse per la famiglia legittima; relazioni adulterine, intrattenute in costanza di matrimonio, da cui sono nati due figli». Lapalissiana, secondo questa visione, la violazione dell’«obbligo di fedeltà», che avrebbe rappresentato «indiscutibile causa d’addebito della crisi matrimoniale» Nessun dubbio, almeno alla luce della ricostruzione della vicenda, sulla deprecabile condotta tenuta dall’uomo. Ma manca un passaggio decisivo, secondo i giudici di Cassazione, nella tesi portata avanti dalla donna, ossia la ‘prova provata’ che i tradimenti ‘incriminati’ «si riferissero ad epoca antecedente alla crisi coniugale», di cui, peraltro, «l’abbandono del tetto coniugale», da parte dell’uomo, era «conseguenza e non causa». Più chiaramente, i giudici spiegano che è non presente il pezzo principale del puzzle, cioè il «nesso causale tra la violazione dei doveri e la rottura del vincolo matrimoniale», e compito della donna era quello di ‘certificare’ tale nesso. Anche perché è «incontroverso» che il comportamento dell’uomo fosse stato «contrario ai doveri coniugali». In questa vicenda, quindi, non è stato rispettato un principio decisivo: «grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza». Anche per quanto concerne il fronte economico, infine, la tesi della donna viene rigettata per la mancanza della prova dello «squilibrio patrimoniale tra i coniugi e della inadeguatezza del reddito della richiedente l’assegno a mantenere il pregresso tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio». Mentre è ritenuta assolutamente improponibile la tesi del mantenimento per i figli, il primo di 44 anni e la seconda di 37 anni, di sicuro non minori né «non autosufficienti». Assolutamente legittima – e confermata ora in Cassazione –, quindi, la linea adottata dai giudici della Corte d’Appello: separazione sì, ma senza addebito.

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