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Massimiliano Altobelli, Investigatore Privato a Roma, autorizzato dalla Prefettura dal 1995, svolge personalmente indagini con l'ausilio della più moderna tecnologia investigativa, fornendo al committente prove legalmente valide. Consulenze e Preventivi gratuiti 24/24 - 7/7. Tel.: 336.340.007 http://www.maximedetective.net

martedì 17 dicembre 2013

Lontani per 14 anni, poi la separazione: nessun assegno di mantenimento


..questa situazione non è rara nelle coppie che finiscono con il separarsi. Massimiliano



Lontani per 14 anni, poi la separazione: nessun assegno di mantenimento

14 anni lontani, lui a casa con i figli, lei si fa un’altra vita acquistando un altro immobile. Ma l’intervenuta separazione personale pronunciata dal Tribunale non dà diritto all’assegno di mantenimento, anche perché la donna, visto il suo reddito, è autosufficiente. Questo è il caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza 7954/13.

Il caso
Il Tribunale, nel pronunciare la separazione personale di due coniugi, assegnava all’uomo la casa familiare, all’epoca in comproprietà delle parti, e disponeva che ciascuno provvedesse al proprio mantenimento. I giudici di appello, invece, decidevano di revocare l’assegnazione della casa al marito, ribadendo tuttavia l’insussistenza dei requisiti per la concessione alla moglie del chiesto assegno di mantenimento. Insussistenza che veniva ribadita per ben due volte dai giudici territoriali. In pratica, dopo il primo ricorso per cassazione, dove gli Ermellini avevano affermato la necessità di prendere in considerazione il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la Corte di appello aveva comunque ritenuto che la donna fosse autosufficiente. I coniugi erano già separati di fatto da 14 anni. La separazione personale dei coniugi, infatti, era avvenuta 14 anni dopo la separazione di fatto tra le parti. La donna si era allontanata dalla casa coniugale e il marito aveva provveduto a pagare il mutuo, alle spese di utilizzazione dell’immobile, nonché al mantenimento e accadimento dei figli. Acclarata dunque, visto anche l’acquisto di altro immobile, l’autosufficienza economica della donna e la disponibilità di un reddito tale da garantirle sostanzialmente lo stesso regime di vita che aveva avuto durante la convivenza coniugale. Niente da fare quindi per la donna, anche perché i motivi presentati sono inammissibili, nemmeno dopo il secondo ricorso per cassazione.


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