Da quello che leggo dalla Sentenza, ma già era chiaro e risaputo, L' investigatore privato deve confermare in udienza e quindi essere sentito come testimone, mentre il solo rapporto scritto non è considerato prova.
Questo è chiaro però bisogna anche dire un'altra cosa e cioè che, avendo in mano un'ottima relazione correlata da fotografie inequivocabili, è molto facile che in udienza non ci si arrivi proprio. Infatti dalla mia esperienza ventennale nel settore delle investigazioni private ed in particolare nelle infedeltà coniugali, posso dire ho visto molti Clienti risolvere arrivando ad una separazione "consensuale forzata". Intendo dire che non avendo le prove, chiunque è portato a negare, ma, molto spesso, messo di fronte a prove inconfutabili ed eclatanti..tende ad accettare una separazione consensuale.
Le persone dovrebbero iniziare a capire che non esiste, a mio avviso, una separazione che va bene e un'altra che va male. La separazione è comunque un fallimento, quindi è da considerarsi come "un incidente" in cui bisogna cercare di limitare i danni e quindi interpretarla come una "trattativa" in cui si cerca di far valere le proprie ragioni, sempre con il buonsenso.
Purtroppo però molte persone vedono nella separazione un'occasione dove potersi vendicare con il proprio ex coniuge e spesso chi ci va di mezzo sono i figli..
Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma
Detective e tradimenti: la prova
dell’investigatore vale solo come testimonianza.
Qualsiasi relazione dell’agenzia investigativa
non può entrare nel processo civile se non attraverso la forma della
testimonianza. Il Tribunale di Milano è stato chiaro: i report delle
agenzie investigative – da cui si evince il tradimento del coniuge – non
possono costituire una prova nel giudizio civile di separazione. Per la
dimostrazione al giudice del rapporto fedifrago, il detective deve essere
sentito come testimone e, quindi, andare a ripetere davanti al giudice ciò che
ha visto e fotografato. In altre parole, il rapporto dello 007, da cui
emergono i pedinamenti, gli appostamenti, le registrazioni possono entrare nel
processo civile solo rispettando il principio del contraddittorio, ossia dando
la possibilità alla controparte di difendersi. E ciò avviene solo chiamando a
testimone l’investigatore privato.
fonte: laleggepertutti.it
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