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Massimiliano Altobelli, Investigatore Privato a Roma, autorizzato dalla Prefettura dal 1995, svolge personalmente indagini con l'ausilio della più moderna tecnologia investigativa, fornendo al committente prove legalmente valide. Consulenze e Preventivi gratuiti 24/24 - 7/7. Tel.: 336.340.007 http://www.maximedetective.net

lunedì 4 agosto 2014

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Sì a indagini difensive commissionate all'investigatore privato direttamente dalla persona offesa anziché dal suo difensore.



Ritengo che sia una Sentenza molto importante per l'attività investigativa. In ogni caso il punto è che il Committente può affidare un incarico investigativo ad un investigatore privato autorizzato dalla Prefettura per far valere e/o difendere un suo diritto in sede giudiziaria e quindi anche in questo caso.
Mi chiedo: difronte alle prove palesi di un fatto raccolte da un investigatore privato è il caso di contestare se sia stato incaricato dal difensore o dal cliente stesso? MAssimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma









È utilizzabile in sede penale la relazione redatta dall'Investigatore privato autorizzato, che abbia svolto le indagini a richiesta della parte lesa, anziché su incarico del difensore che la assiste?
Per la Corte d'Appello tridentina, nulla osta a che il c.d. "report" del detective privato che sia stato incaricato soltanto dal diretto interessato ("il singolo che ne abbia interesse") ad accertare un determinato "tema di indagine" venga speso nell'ambito del processo penale, poiché, da un lato, la sua natura è quella di fonte probatoria sottoposta alla libera valutazione del giudicante e, dall'altro lato, non è ravvisabile nel nostro Ordinamento un sistema di prova legale nominato.
L'affermazione della legittimazione ad attribuire il mandato a indagare all'investigatore privato in sede penale, da parte della stessa "parte assistita", non è affatto scontata.
Si ponga attenzione alla rilevanza degli interessi e dei diritti che possono essere attinti da una indagine commissionata da un privato che si ritenga persona lesa in un procedimento penale, al di fuori di ogni forma di controllo da parte della "difesa tecnica", in grado di saggiare la fattibilità delle investigazioni e la opportunità di comunicarne in tutto o in parte (anche ad evitare qualsivoglia ritorsione) le risultanze all'assistito.
Infatti, se alla volontà dell’assistito va riconosciuto un peso specifico determinante, al fine di esercitare il diritto di difendersi indagando e provando, va senza dubbio ammesso che la legge n° 397/00 è stata strutturata per escludere che l'assistito sia fornito della capacità legale d'indagare sfruttando in prima persona l’apparato predisposto dal codice di rito penale: in dottrina (ad es. Cristiani) si è rilevato come il legislatore ha individuato soltanto il difensore quale destinatario della disciplina delle indagini difensive, rimanendo indifferente verso le attività che la parte privata può intraprendere in sede extrapenale, purché nella sfera del lecito. Dunque, con buona pace della tesi fatta propria dalla Corte trentina, la legittimazione a indagare risiede nell’assunzione della qualità sostanziale di difensore, ovverosia nell'atto di nomina.
Per contro, militano in senso contrario le opinioni di coloro secondo cui il privato cittadino coinvolto in un procedimento penale può svolgere per proprio conto indagini per reperire fonti di prova da utilizzare nel successivo dibattimento ma, in tal caso, se il privato cittadino di sua iniziativa si rivolga direttamente a un’Istituto d’investigazione privata, il rapporto che s'instaurerà non sarà quello previsto dall’art. 327-bis c.p.p., ma sarà disciplinato dall’art. 135 del T.U.L.P.S. (senza esonero ex art. 222 cit., quindi, dall'annotazione nel registro degli affari del compenso pattuito per l'espletamento dell'indagine, della data e
della specie dell’operazione effettuata, dell’esito delle operazioni e dell’indicazione dei documenti forniti dal committente ai fini della sua identificazione nonché delle generalità della parte, senza poter altresì utilmente opporre il segreto sugli atti d'indagini compiute agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza che intendano visionare il registro de quo).
Peraltro, qualora il mandato all'investigatore sia stato conferito dal difensore della P.O., egli è certamente tenuto a conformarsi alle prescrizioni che governano la peculiare procedura di cui al combinato disposto degli artt. 391-nonies e 327-bis c.p.p., siccome disposizioni che tutelano la "trasparenza" dell'attività defensionale.
In ogni caso, l'esito dell'attività investigativa dovrà risultare dalla relazione finale prodotta agli atti del giudizio nonché venire riferito direttamente in aula dall'investigatore privato, che andrà escusso nel contraddittorio delle parti.
Peraltro, per la cennata Corte territoriale di Trento l'investigatore andrebbe citato in qualità di testimone, nell'ambito di un giudizio ordinario, mentre è ben risaputo che costui - che assumerebbe tale veste se udito nelle cause civili - va sentito quale Consulente Tecnico di Parte (c.t.p.) nel processo penale.
Laddove l'imputato abbia optato per il rito abbreviato, se la relazione dell'Investigatore privato sia "entrata" legittimamente nel fascicolo processuale, nessuna conseguenza può trarsi dal fatto della mancata sua audizione, atteso che la citazione dell'autore di quella relazione rappresenta uno degli effetti della scelta del rito speciale premiale, senza che possa inferirsene una qualche limitazione delle risultanze probatorie raccolte su mandato direttamente della P.O. la quale - ex art. 327-bis c.p.p. - può alternativamente avvalersi delle investigazioni eseguite dal Difensore e dai suoi ausiliari, a partire dal momento dell’incarico professionale e al fine di “ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito”.
L'investigatore privato, però, non è sufficiente che sia munito di licenza amministrativa ex art. 134 T.U.L.P.S., occorrendo, ai sensi dell'art. 222 disp. att. c.p.p., che egli abbia “maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività” e altresì che, in ossequio a quanto stabilisce il D.M. n° 269/01.12.10, disponga della specifica autorizzazione prefettizia a svolgere indagini nel procedimento penale, di cui alla c.d. "macro-area"  rubricata all'art. 5 (" Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale").
Infatti, siccome il suddetto D.M. n° 269/10, in vigore dal 16.03.2011, ha rimodulato la disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata, è rimasta invariata la previsione - restrittiva, nel senso su indicato - che l’investigatore privato autorizzato a svolgere indagini difensive in sede penale è soltanto quello che opera "su istanza degli Avvocati", atteso che il Regolamento prevede al punto "a.V): attività d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice", così impedendo ogni diversa suggestione ermeneutica, atta a dilatare il novero dei soggetti abilitati a conferire l'incarico per indagini finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale.
Ma tant'è, questa la soluzione adottata a Trento, nonostante l'evidente discrasia con le norme vigenti.
Corte d'Appello di Trento, Sent. 30.11.2012/03.01.2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PENALE
composta dai signori magistrati:
Dott. CARMINE PAGLIUCA, Presidente
D.ssa ANNA MARIA CREAZZO, Consigliere
D.ssa ARIANNA BUSATO, Consigliere
ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente
Sentenza
nei confronti di S.I., nata a (omissis), imputata appellante,
avverso la Sentenza del Tribunale di Trento, Sez. Dist. di (omissis) in composizione monocratica n° 73/11 del 25.05.11 che dichiarava S.I. responsabile del reato a lei ascritto e, concesse circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, la condannava alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Condannava l'imputata al risarcimento del danno cagionato alla parte civile B.A. che liquidava ad oggi in via equitativa in complessivi € 3.800,00, oltre ad interessi legali dal fatto al saldo, nonché a rifondere le spese di costituzione, difesa e rappresentanza che liquidava in complessivi € 3.000,00, oltre ad accessori di legge. Pena sospesa e non menzione.
Udita la relazione della causa, fatta in Camera di Consiglio dal Presidente Dott. Carmine Pagliuca.
Sentito il Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Maria Fontana, che ha concluso per la conferma della Sentenza impugnata.
Sentito il difensore della parte civile B.A., Avv. R.F.L. che ha concluso per la conferma della Sentenza impugnata e che deposita conclusioni scritte e nota spese.
Sentito il difensore di fiducia, Avv. T.L., che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di Appello, chiedendo l'assoluzione dell'imputato.

Svolgimento del processo
S.I. è stata condannata dal Tribunale Monocratico di Trento all'esito di giudizio abbreviato e previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, liquidato in € 3.800,00, per il reato di atti persecutori in danno di B.A., commesso in (omissis) fino al giugno 2010.
Secondo l'accusa ritenuta provata in Sentenza sulla base delle affermazioni della parte lesa e degli esiti di una indagine condotta da investigatore privato, la S.I., cognata di B.A., era entrata in conflitto con costui dopo la morte del fratello, suo marito, nel 2006. Da allora erano iniziati comportamenti vessatori del più vario tenore, dalle parole offensive ("bastardo", "carogna" e simili), fino al compimento di veri a propri atti provocatori, come quando gli aveva gettato dinanzi casa una busta con dei polli in decomposizione, generandogli una condizione di vita insopportabile, al punto che B.A. aveva dato mandato ad una agenzia investigativa privata.
Era quindi emerso che era stata proprio la cognata a dare fuoco ad una apparecchiatura di videoregistrazione installata nel ricovero attrezzi; dalla ripresa registrata si vedeva lei stessa che vi cospargeva liquido.
In altra occasione aveva versato acqua nel serbatoio dell'olio del trattore ed era stata vista entrare più volte, anche di notte, nel deposito del cognato.
Tutto ciò era stato ritenuto sufficiente ad integrare il reato contestato; di qui la condanna.
Ha interposto Appello il difensore, il quale in primo luogo contesta la utilizzabilità della relazione prodotta dall'investigatore privato, che avrebbe dovuto essere officiato dal difensore e non direttamente dalla parte; ciò che aveva determinato la esplicazione di una indagine irrituale e perciò affetta da invalidità patologica, eccepibile anche nel giudizio abbreviato.
Tolta la relazione non restano prove a carico dell'imputata che, perciò deve essere mandata assolta con ampia formula.
Nel merito rileva che, comunque, difetterebbero gli estremi del reato contestato perché il B.A. non si era trovato affatto nella situazione di prostrazione psicologica che si vorrebbe far credere, ma era stato lui stesso a compiere attività vessatorie verso l'imputata, tanto che questa lo aveva anche denunciato, con il seguito di un decreto penale emesso e mai opposto.
La querela sporta, perciò, va vista più come una ritorsione che non come genuina richiesta di condanna per interrompere uno stalking che si stesse subendo.
Anche quanto alla liquidazione in favore della parte civile c'è contestazione, non risultando provato alcun danno subito dal querelante.

Motivi della decisione

Ritiene la Corte che nessuna censura meriti l'utilizzazione della relazione redatta dall'investigatore privato a richiesta della parte lesa, trattandosi di fonte probatoria ben prodotta dal privato officiato dal diretto interessato e di libera valutazione, non sussistendo nel nostro ordinamento un sistema di prova legale tipicizzato.
Vero è che se a conferire quell'incarico fosse stato il difensore questi avrebbe dovuto osservare la procedura prevista dagli artt. 391-nonies e 327-bis c.p.p., che sono norme a tutela della stessa trasparenza dell'attività del difensore, ma ciò nulla toglie alla possibilità del singolo che ne abbia interesse, di commettere all'investigatore privato autorizzato un tema di indagine, i cui risultati saranno poi non solo esposti nella relazione finale, quale quella esistente in atti, ma anche direttamente testimoniati dall'investigatore, se citato come teste nell'ambito di un giudizio ordinario.
In questo caso è mancata la citazione del teste autore della relazione, ma ciò non costituisce limite della risultanza probatoria, bensì solo l'effetto della scelta del rito praticata dall'imputato che ha preferito il giudizio abbreviato, così rinunciando di fatto a quella audizione.
Chiarito questo può ben dirsi che quanto accertato dall'investigatore privato, oltre che rendere prova diretta dei fatti corrispondenti, fornisce anche una puntuale conferma di attendibilità a quanto denunciato dal B.A., essendo emerse circostanze del tutto in linea con le sue affermazioni d'accusa: l'appiccamento del fuoco all'apparecchio di videoregistrazione ed il previo cospargimento di liquido, altro non significa se non che l'imputata aveva quella volta attuato una azione di sabotaggio sorretta da malanimo e da spirito ostile, sfogato nell'ombra e colpendo alle spalle, come solo una volontà malevola, rivolta a ledere appena possibile e, perciò, a perseguitare, poteva giustificare.
I fatti nel complesso, costituiti da parolacce, incombenza fastidiosa, azioni di disturbo, ecc., avevano trovano origine in epoca immediatamente successiva alla morte del fratello della parte lesa, nel 2006 e, secondo le affermazioni di quest'ultima (qui ritenute credibili), non avevano mai subito tregue o interruzioni, fino agli ultimi episodi accertati dall'investigatore.
Ai fini che qui interessano, poiché la norma incriminatrice è stata introdotta solo da fine febbraio 2009, unicamente a quelli successivi a tale data si guarderà per stabilire la ricorrenza o meno del reato in contestazione, anche se quelli verificatisi in precedenza possono e debbono essere presi in considerazione per comprendere la natura del clima esistente e per lumeggiare sulla reale portata e sul significato degli avvenimenti successivi.
I fatti rilevanti sono quelli esposti in denuncia, così riassumibili:
Continuo stillicidio di rumori prodotti dalla battitura di bastoni o oggetti simili sul pavimento;
constatazione, dopo l'autunno 2009, dell'avvenuta moria delle api, prodotta da avvelenamento con polvere bianca (evento documentato da foto in atti), trovata anche nell'orto;
sempre dopo l'estate 2009, era accaduto che balle di fieno custodite in un capannone adiacente alla casa, erano state trovate bagnate e marce all'interno e perciò inservibili, come mai accaduto prima e come impossibile senza che qualcuno vi avesse versato acqua;
nel marzo 2010 era stato notificato al B.A. un decreto penale di condanna per fatti di ingiurie, minacce e molestie, denunciati come da lui commessi in danno della cognata e dei di lei figli, con stupore dell'interessato che disconosceva quanto addebitatogli, al punto che, trovandosi a dover fronteggiare la situazione degenerata anche sul piano delle false accuse, laddove il folto numero dei parenti denuncianti a suo carico (la cognata ed i suoi 4 figli) poneva di fatto una contrapposizione perdente tra la sua sola parola e la loro, si indusse a rivolgersi all'investigatore perché accertasse chi fosse l'autore di disturbi, dispetti e vere e proprie attività pericolose in suo danno;
poco prima della presentazione della querela, infine, nel giugno 2010, si erano verificati altri due episodi di avvelenamento delle api.
A giudicare dagli esiti della investigazione privata, ritiene la Corte che debba prestarsi piena fede a quando dichiarato dal B.A. e smascherare come subdola tramatrice la congiunta, attuale imputata.
L'investigatore, infatti, dopo aver installato apparecchiature elettroniche adatte a tenere sotto sorveglianza i luoghi in cui si erano verificati gli insoliti accadimenti, dovette prendere atto che anche queste erano state danneggiate con modalità gravemente proditorie dalla parente, che, introdottasi nottetempo nei locali di deposito, aveva provocato un corto circuito al sistema di alimentazione e determinato la distrazione per incendio delle apparecchiature stesse.
Questo evento, però, non era giunto fino al punto da non consentire, tuttavia, il recupero del disco rigido accluso al sistema elettronico-informatico di videoregistrazione, dalla cui lettura, fatta con acconce procedure, fu possibile addirittura visionare la donna che cospargeva liquido sulle apparecchiature prima che queste si incendiassero e riprendere anche costei mentre aggiungeva liquido (risultato essere acqua per oltre 5 litri) nel serbatoio dell'olio del trattore agricolo della parte lesa.
Siffatti esiti accertativi, fornivano chiara chiave di lettura degli avvenimenti controvertibili o anche solo, fino a quel momento, oggetto di sospetto nella attribuibilità e consentivano di far ritenere che tutto quanto subito, riportato, accertato dal denunciante, ad altri non fosse riconducibile se non alla cognata, che lo aveva in odio, come apertamente manifestato già dal 2006 e che non aveva smesso di attuare contro di lui comportamenti vessatori, che, a questo punto, vanno visti come un continuum dal quale ella mai si era lasciata distogliere e nei quali aveva perseverato fino ai fatti ultimi di diretta rilevanza ai fini della incriminazione di stalking.
Né, alla luce di quanto specificamente ed oggettivamente accertato, può dirsi ipotizzabile che i fatti non ricaduti in riprese video potessero essere stati opera di soggetti diversi, non riuscendosi nemmeno ad immaginare chi potesse aver avuto interesse a compiere, in una proprietà privata di non libero accesso, azioni tanto miserevoli, mirate a produrre danno al solo B.A., senza alcun vantaggio per chi se ne rendeva autore, se non quello del sottile piacere di sfogare il proprio odio, tenendo sotto scacco la persona presa di mira, sapendo di incuterle rabbia, dolore ed incertezza sul futuro: cose, queste, tutte in linea con le intenzionalità riconoscibili nelle riprese videoregistrate, che vedevano proprio l'imputata come protagonista.
Del reato in contestazione ricorre pienamente anche l'elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice, essendo fuori dubbio che per effetto delle angherie subite il B.A. avesse finito per vivere nella inquietudine e nell'ansia di trovarsi esposto, da un momento all'altro, a qualsiasi spiacevolezza, danno, o pericolo, variabili solo in funzione delle iniziative della cognata: nuove distruzioni delle api; messa fuori servizio del trattore; danneggiamento dei prodotti stoccati (come nel caso delle balle di fieno); inquinamento, se non peggio, degli ortaggi in giardino e connessa paura di rimanere lui stesso avvelenato; incombenza della antagonista quando erano presenti parenti o ospiti, di fatto tenuti lontano dalla casa del B.A. che, proprio per questo, aveva finito per trovarsi in condizione di quasi totale isolamento; minori e disturbi provocati ad arte, ecc.
Lo stesso incarico affidato all'investigatore privato costituisce riflesso tangibile dello stato di disperazione cui era giunta la parte lesa, vistasi esposta ad ogni incognita, senza possibilità di attribuzioni sicure alla cognata, per il fatto che egli subiva gli effetti delle sue azioni, senza altre eclatanze riconoscibili, tranne che nei casi di ingiurie ed offese dirette.
È appena il caso di rilevare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "Il delitto di atti persecutori, c.d. stalking (art. 612-bis c.p.), è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità" (cfr. Cass. Pen., Sez. V, n° 29872/2011, rv. 250399).
Così, ancora, secondo Cass. Pen., Sez. V, n° 6417/2010, rv. 245881, "Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice".
Deve essere, pertanto, senz'altro confermata l'affermazione di responsabilità della S.I.
Quanto al risarcimento del danno, la liquidazione fattane dal primo giudice è stata computata su base equitativa, trattandosi, come ampiamente motivato, di danno morale e la Corte non ritiene di doversi discostare da quella quantificazione, che appare complessivamente appropriata, consona alla natura dei fatti ed alle sofferenze subite dalla parte lesa.
P.Q.M.
Visto l'art. 599 c.p.p.
Conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre IVA e CPA.
Fissa il termine di giorni 30 per il deposito della Sentenza.
Così deciso in Trento, il 30.11.2012.
Depositata in Cancelleria il 03.01.2013.

Fonte: frattallone.it

venerdì 1 agosto 2014

I 10 Sintomi dell'Infedeltà..





I 10 Sintomi dell'Infedeltà

I seguenti "spunti" in un rapporto di coppia, possono aiutare a capire se sono presenti i "sintomi" di una infedeltà coniugale.

1.

- Difficoltà nel contattare il proprio coniuge al cellulare o al lavoro, se non risponde al telefono oppure inserisce la segreteria telefonica, e non si riceve risposta, tutto questo dovrebbe destare preoccupazione. Infatti un partner infedele sarà molto più impegnato in una nuova relazione e assolutamente distratto sulla vita e sulle esigenze del proprio partner..

2.

-Il coniuge presta più attenzione e cura al proprio aspetto. Ad esempio: l'acquisto di nuovi abiti, una nuova dieta, trascorre più tempo in bagno, etc. Questi sono tutti comportamenti importanti da osservare poiché un nuovo interesse sentimentale fa nascere il desiderio di apparire migliori esteticamente.

3.

- Il Coniuge può apparire più preoccupato e disattento.Quando qualcuno ha qualcosa da nascondere, questa situazione può causare in lui Stress. Il coniuge cercherà di destreggiarsi tra tempo, bugie, e nuovi “impegni” da sostenere.

4.

- Lavoro straordinario, improvvise riunioni, viaggi di lavoro, etc. Trovare il tempo e la motivazione per uscire di casa, in orari insoliti, senza destare sospetti è difficile, spesso il lavoro viene usato come scusa. Il partner infedele è meno propenso ad usare scuse tipo “un’uscita con gli amici”, questo desterebbe più sospetti, rispetto ad una cena di lavoro o un imprevisto ritardo in ufficio.

5.

- Diminuzione dell'attività sessuale, intimità e affetto. Scuse del tipo: "Sono troppo stanco", "Mi fà male la testa", "ho preoccupazioni di lavoro", "Non mi sento bene", etc… sono solo alcune delle scuse che possono essere utilizzate per evitare il contatto fisico ed emotivo. In caso di infedeltà, i comportamenti sessuali possono cambiare drasticamente.

6.

- Intuizione: Quella sensazione inquietante che qualcosa sia cambiato o stia cambiando.L’istinto, in una relazione complicata, difficilmente tradisce. Nel momento esatto in cui qualcuno comincia a mettere in discussione anche la fedeltà di un partner, di solito è già troppo tardi.

7.

- Quando interrogato sul comportamento insolito, il partner risponde con "tu sei pazzo" o “sei paranoico".Questo comportamento è destinato a suscitare dubbi. Avendo meno fiducia in se stesso, il partner tradito, ha difficoltà a mettere in discussione questi tipi di osservazioni.

8.

- Non trovare più in casa alcun estratto conto della Banca o delle Carte di credito, bollette del telefono cellulare, oppure trovare scontrini di acquisti insoliti.E' tipico di un partner infedele, nascondere le bollette, procurarsi un altro numero di telefono, o dimenticarsi di eliminare dal portafogli scontrini o ricevute di acquisti insoliti. Conti di carte di credito, bollette del cellulare e posta elettronica, sono uno dei primi posti per cercare eventuali indizi. Si possono scoprire degli atteggiamenti ripetitivi, si può notare un numero di telefono, (lo stesso) ripetuto più volte in una giornata, ricevute di uno stesso ristorante per più volte al mese, pagamenti di parcheggi etc…..

9.

- Il Partner comincia a dare valore ad argomenti e problematiche di minore importanza, cercando di creare inutili incomprensioni, eventuali confronti, liti e disappunti. Nel creare attrito e liti improvvise con il proprio coniuge, è velato il tentativo da parte del partner infedele di uscire di casa il più spesso possibile, improvvisando uscite delle quali non dovrà rispondere nell’immediato al coniuge offeso.. Questo tipo di comportamento dà anche modo al partner di trovare una sorta di "giustificazione" alla sua infedeltà. “La convivenza è diventata insostenibile” “Non si può andare avanti così” “Forse è il caso di prenderci un periodo di pausa”.

10.

- Aumenta il tempo trascorso al computer, infinite mail di lavoro da evadere, un nuovo account e-mail, cronologia cancellata dopo ogni accesso al Pc di casa.
Le e-mail sono un modo molto facile e veloce per comunicare. Un nuovo account è un modo per non fare mai in modo di confondere i messaggi. Attenzione anche al modo in cui il partner ripone il telefono, quante volte lo tiene con sé o se posandolo lo mette con il touchscreen rivolto verso il basso in tonalità silenziosa. È un segno tipico di chi non vuole far vedere alcuna anteprima di messaggi o chiamate in entrata.

giovedì 31 luglio 2014

Corna sì, ma all'orario giusto


..il discorso forse è un po più complesso di così come riportato. Non è che esistono orari favorevoli, bensì orari dettati dalle esigenze delle persone che tradiscono. Per meglio dire e per fare un esempio, una donna sposata con figli piccoli potrebbe avere degli "spazi" di orario dopo le nove del mattino,  cioè quando ha lasciato i figli a scuola, fino all'ora di pranzo quando torna a riprenderli.
Altre persone impiegate potrebbero ricavarsi del tempo durante la sosta pranzo, altre la sera con la scusa di cene di lavoro, ecc. Quindi il mi parere (dettato dall'esperienza di 22 anni nel settore spacifico delle infedeltà coniugali) è che gli "orari delle infedeltà" dipendono dagli impegni di orario lavorativo degli "amanti"..
Poi c'è anche il discorso dei luoghi.. ad esempio chi abita in città difficilmente può andare "in campagna", ma deve cercare un albergo e/o piccola pensione che, sicuramente risulterà più squallida, ma probabilmente non gli registrerà i documenti a differenza di un medio/grande albergo. Anche se ultimamente vanno molto i b&b a ore.. ma di questo Vi racconto in "un altra puntata". Ciao. 
Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato Roma





Corna sì, ma all'orario giusto





Nella vita c'è un tempo per ogni cosa: per camminare, per lavorare, per mangiare, per dormire e anche per... Tradire. Almeno a giudicare dai risultati di un sondaggio condotto da  AshleyMadison.com , il più famoso sito di incontri extraconiugali al mondo, che ha intervistato 3.000 tra gli utenti italiani iscritti riguardo le loro preferenze in fatto di... "sexual timing".
Oggi come oggi che l'organizzazione è la base per gestire i frenetici ritmi della vita contemporanea anche il tradimento deve essere "schedulato" tra una riunione e un pranzo di lavoro, tra la lavanderia e la recita dei figli. E così si scopre che per il 35% degli uomini e il 37% delle donne il momento più propizio della giornata per tradire il partner è la sera, più precisamente tra le 19 e le 22. Non a caso è l'orario più consono per trovare una scusa plausibile: partite di calcetto, lezioni di zumba o improvvise cene d’affari sono gli "impegni" perfetti per evitare di rincasare dopo il lavoro, raggiungere l'amante occasionale e godere di una focosa prima serata.  
Il più classico dei tradimenti, invece, si consuma tra le 13 e le 15, in quelle pause pranzo che dovrebbero essere infinite per poter fare tutto quello che si avrebbe in mente: la spesa, la palestra, un pranzo con un'amica e, perchè no, un tete-a-tete con l'amante. Per chi sceglie un collega o una collega di lavoro come partner fedifrago, ovvero il 29% degli intervistati e il 31% delle intervistate, il tutto è molto più comodo (almeno per la coincidenza degli orari) e la pausa pranzo stimola appetiti di ben altra natura. Quando gli uffici si svuotano, le porte si chiudono e i telefoni smettono di squillare, tra scrivanie e computer si accende la passione per un piacevole hot break. Un vero e proprio toccasana per tornare decisamente più rilassati alla seconda parte della giornata.
Il 17% degli utenti e il 12% delle utenti preferisce, invece, le prime ore della giornata, tra le 7 e le 9, per sfruttare appieno il vigoroso risveglio dei sensi. Armati di tutta la passione del mondo si punta la sveglia una mezz'ora prima e al posto della corsetta mattutina ci si dedica ad altro fitness.
Passato il trambusto del risveglio arriva l’ora delle casalinghe che, dopo aver accompagnato i bambini a scuola, e sbrigato le faccende domestiche, possono finalmente dare sfogo alla propria femminilità. Il 14% delle italiane e il9% degli italiani dichiara di consumare la propria infedeltà tra le 10.00 e le 13.00.
"Tradire è un’esigenza che non conosce orari o professioni - afferma Noel Biderman, Ceo efondatore di AshleyMadison.com - Gli uomini e le donne che decidono di farlo cercano semplicemente di ritagliarsi uno spazio d’evasione in una giornata già fitta di impegni e piena di stress. Così chi fa il manager si trattiene oltre l’orario d’ufficio, gli impiegati si affidano alla pausa pranzo e chi lavora da casa sfrutta la seconda parte della mattina. L’importante è trovare l’attimo fuggente per l’amore... Fedifrago".
 A sorpresa, però, gli italiani non tradiscono al buio. Solo il 6% delle donne e il 10% degli uominidichiara, infatti, di avere rapporti extraconiugali in una fascia oraria che si estende dalla mezzanotte alle prime ore dell’alba. Le atmosfere romantiche dei chiarori di luna o quelle più frenetiche delle luci di night o di scopubmal si conciliano con l’inevitabile coprifuoco coniugale e poi dopo giornate tanto frenetiche la voglia di una nuova maratona è decisamente poca.

fornte: panorama.it

martedì 22 luglio 2014

Cassazione: l'abitudine di dormire in camere separate non è indice di crisi familiare e non giustifica il tradimento


Finalmente è stata fatta un pò di chiarezza sull'argomento.. molti Clienti infatti mi hanno riferito, al momento di conferire l'incarico, di essere a conoscenza che l'eventuale infedeltà coniugale del coniuge poteva essere giustificata dal fatto che già dormivano in letti separati..
Finalmente si può affermare che, letti separati o meno, si ha l'obbligo della fedeltà..poi per dimostrare che la causa della crisi che ha portato alla separazione è proprio l'infedeltà e non altri motivi, è tutt'altro discorso.
Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma 





Cassazione: l'abitudine di dormire in camere separate non è indice di crisi familiare e non giustifica il tradimento





Dormire in letti separati non è indice d'intollerabilità della convivenza, mentre la "tresca" documentata dall'investigatore privato sì e può dare luogo all'addebito della separazione. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11516 del 23 maggio 2014, che ha addebitato la separazione a una ex moglie "infedele" escludendo quindi il suo diritto a percepire l'assegno di mantenimento. 
La vicenda era stata portata in Tribunale dalla stessa moglie, la quale adducendo l'avvenuta disgregazione della vita coniugale e della convivenza, ormai "mero simulacro" formale, dati i continui litigi e l'abitudine di dormire in camere separate, chiedeva la separazione e il mantenimento.

Ma il marito, sospettando di essere tradito, l'aveva fatta seguire da un investigatore privato e nel giudizio aveva presentato le "prove" dallo stesso raccolte, chiedendo l'addebito della separazione alla moglie

La Cassazione ha più volte ricordato che l'inosservanza del dovere di fedeltà non costituisce di per sé motivo di addebito della separazione al coniuge fedifrago essendo necessario verificare se l'adulterio è stato la causa della crisi familiare piuttosto che l'effetto (si veda la raccolta di articoli e sentenze in materia di tradimento).
Nel caso di specie è stata data ragione al marito essendosi accertato che il motivo principale della definitiva rottura del rapporto tra i due coniugi fosse proprio la relazione extraconiugale della donna, antecedente la richiesta di separazione, e non già i continui litigi o il dormire in camere separatenon considerati indici sufficienti per provare la fine del rapporto coniugale. 
In particolare, gli Ermellini, considerando pienamente legittimo il ricorso allo 007 privato, in caso di separazione, analogamente a quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza della stessa S.C. in materia di lavoro (Cass. nn. 20613/2012; 12489/2011; 9167/2003), ritenevano assolto l'onere probatorio, da parte del coniuge richiedente l'addebito, attraverso i tabulati telefonici, le fotografie e il resoconto delle indagini del detective, considerandoli "dati del tutto oggettivi", a differenza delle motivazioni addotte dalla moglie sull'"anteriorità della crisi matrimoniale", addebitando la separazione alla stessa ed escludendo, quindi, il suo diritto al mantenimento


Fonte: studiocataldi.it

Matrimoni e infedeltà visti dall'Istat L'avvocato: "C'è anche la suocera"


Sicuramente analisi condivisibile e che posso confermare da quello posso vedere quotidianamente.. Sicuramente uno dei primi motivi delle separazioni sono le infedeltà coniugali, che a mio avviso influenzano anche uno degli altri motivi, cioè il disinteresse sessuale. Infatti molto spesso avviene a causa di relazioni extra coniugali del coniuge che portano al disinteresse nei confonti del marito/moglie. Per quanto riguarda la suocera e le interferenze causate, non mi esprimo in quanto i miei Clienti me ne hanno parlato raramente quindi non potrei dare un parere..

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma


Matrimoni e infedeltà visti dall'Istat
L'avvocato: "C'è anche la suocera"





Tra le cause di crisi coniugali ci sono l'infedeltà, il disinteresse sessuale, la violenza e le ingerenze della suocera.
Gian Ettore Gassani, presidente dell'Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, interviene in merito ai dati diffusi dall'Istat sui divorzi e le separazioni. Le cause principali delle crisi coniugali entro il fatidico settimo anno, spiega Gassani, "sono, nell'ordine, le infedeltà coniugali, il disinteresse sessuale, la violenza e le ingerenze della suocera". In media, però, spiega l'avvocato, "si arriva davanti al giudice dopo circa 13 anni di matrimonio".


Un dato rilevante riguarda poi l'elemento temporale: "Il 30 per cento delle crisi coniugali e delle iscrizioni a ruolo delle cause di separazione aumenta nel periodo estivo. In pratica, il caldo fa scoppiare le coppie perché l'estate è il periodo in cui i due coniugi sono costretti a condividere una vacanza più o meno lunga".

Convivenza durò tre anni: no delibazione della sentenza di nullità del matrimonio.


Ritengo sia una decisione più che corretta.. la "storia" dell'annullamneto dei matrimoni è un discorso spinoso che meriterebbe una lunga discussione..
Massimiliano Altobelli



Convivenza durò tre anni: no delibazione della sentenza di nullità del matrimonio
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 17.07.2014 n° 16379









La convivenza coniugale che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità, anche genitoriali, e di aspettative legittime tra i componenti della famiglia.
Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico per contrarietà all’ordine pubblico interno italiano. La relativa eccezione deve però essere sollevata dalla parte nel giudizio di delibazione a pena di decadenza.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 17 luglio 2014, n. 16379, risolve un contrasto giurisprudenziale che si era formato in seno alla prima sezione, in merito alla possibilità di riconoscere come efficace la sentenza di nullità del matrimonio canonico nonostante la lunga durata di esso e quindi il lungo decorso di tempo dal momento in cui ha avuto luogo la causa invalidante.
Il caso riguarda una coppia che aveva celebrato matrimonio concordatario nel 1998 e dall’unione era nata una figlia. Il Tribunale ecclesiastico aveva dichiarato nullo il matrimonio “per esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte della donna”, manifestata anche a terze persone tra cui lo stesso parroco durante il corso prematrimoniale, al quale la stessa dichiarò di essere atea e di accettare solo formalmente i precetti della chiesa. La Corte di Appello di Venezia aveva riconosciuto efficacia alla sentenza annullando il matrimonio, e contro tale atto ricorre in Cassazione il marito il quale sostenendo la contrarietà della sentenza canonica all’ordine pubblico interno italiano che manifesta il favor matrimoni e quindi privilegia la conservazione del rapporto (matrimonio-rapporto) rispetto alle cause invalidanti dell’atto, come la riserva mentale di un coniuge (matrimonio-atto), che restano sanate dal protrarsi del rapporto che ne è seguito.
La tesi del ricorrente si basa sull’opinione elaborata dalla Cassazione a sezione unite del 2008 cui si rifà un certo filone giurisprudenziale ed in particolare la sentenza n. 1343/2011 cui poi si è uniformata la successiva sentenza n. 9844/2012.
La donna invece richiama un altro orientamento della stessa Cassazione, tra cui la recente sentenza n. 8926/2012, secondo cui la perdurante convivenza tra i coniugi non è condizione ostativa alla delibazione della sentenza di nullità del diritto canonico.
La convivenza è un aspetto essenziale del matrimonio-rapporto e lo si ricava non solo dalla normativa nazionale (costituzione e leggi) ma anche dalle norme di diritto internazionale ed in particolare dell’Unione Europea.  Lo svolgimento della vita matrimoniale ha come conseguenza il venire in esistenza di diritti inviolabili, doveri inderogabili, responsabilità e aspettative legittime dei membri della famiglia.
Ma qual è la durata minima del rapporto che occorre considerare? Le norme civili sulla decadenza delle azioni di annullamento del matrimonio parlano di coabitazione per un anno. La legge sull’adozione (l. n. 184/1983) consente ai coniugi uniti da almeno tre anni in matrimonio di fare richiesta di adozione. Il legislatore specifica che la stabilità del rapporto può essere desunta dall’aver convissuto in modo continuativo e stabile per almeno tre anni prima del matrimonio.                
Anche la Corte Costituzionale, aveva in passato affermato l’esistenza del matrimonio non solo come atto costitutivo, ma come rapporto giuridico, ossia un “vincolo rafforzato da un periodo di esperienza matrimoniale in cui sia “perdurante” la volontà di vivere insieme in un nucleo caratterizzato da diritti e doveri”, considerando i tre anni successivi al matrimonio comerequisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto (C. Cost. n. 281/1994).
Sulla base di atti e norme richiamate - art. 2, 3,29,30 e 31 della Costituzione, art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché le norme del codice civile – la Corte, a composizione del contrasto giurisprudenziale in materia, enuncia il principio di diritto secondo cui la convivenza come coniugi, che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali e di aspettative legittime tra coniugi e genitori e figli.
Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico dove vi sia stata la suddetta convivenza coniugale (art. 797 1° comma n. 7 c.p.c.).
L’eccezione d’inefficacia deve essere sollevata – specifica la sentenza – dalla parte nel giudizio di delibazione, non potendo essere rilevata d’ufficio né dal P.M. né dal giudice, e la parte deve dedurla a pena di decadenza in tale giudizio.
In questa sede il giudice potrà disporre una specifica istruzione probatoria sempre nei limiti del divieto del riesame nel merito della sentenza canonica.
Nel caso specifico però il marito ricorrente aveva sollevato tale eccezione soltanto nel giudizio di legittimità in Cassazione poiché nel processo per la delibazione in Corte d’Appello, si era difeso sostenendo che la riserva mentale della moglie sull’esclusione di uno dei bona matrimonii non era a lui nota e non era stata manifestata, ma tale ricostruzione non era stata suffragata dalle prove.
Pur riconoscendo che la durata del matrimonio, la nascita di una figlia e comunque la condotta tenuta dalla donna dopo il matrimonio, durato 11 anni, costituiscono ostacolo alla delibazione della sentenza canonica, la Cassazione respinge il ricorso.

Fonte: altalex.com

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma

Licenziamento per tradimento, in Cina campagna moralizzatrice sul lavoro: fare le corna stronca la carriera


Fortunatamente questà "moralità" non è applicata quì da noi, altrimenti ci sarebbe molto più movimento in termine di posti di lavoro..infatti se l'infedeltà coniugale causasse il licenziamento..il 70% dei posti di lavoro, di uomini e donne, sarebbe a rischio..... Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma




Licenziamento per tradimento, in Cina campagna moralizzatrice sul lavoro: fare le corna stronca la carriera




Autocritica e rieducazione sono i pilastri della disciplina maoista che la Cina rossa continua ad applicare in ogni contesto, a partire dall’ambiente lavorativo dove le norme di buona condotta lambiscono la sfera privata fino a chiamare in causa la “morale” ed alcuni principi etici non meno importanti dell’aspetto professionale in senso stretto.

La discutibile connessione tra infedeltà coniugale e inaffidabilità sul posto di lavoro è tutt’altro che un vecchio retaggio dell’ortodossia ideologica in parte superata dalle nuove classi dirigenti cinesi, ma a spingere verso un giro di vite sulle pratiche “degenerative” di funzionari delPartito Comunista e colletti bianchi hanno contribuito in misura determinante recenti scandali a sfondo sessuale costati reputazione e incarichi ad elementi di spicco dellaburocrazia nazionale.
Non sono bastate scuse ufficiali e atti di contrizione in pubblico ai protagonisti di vicende poco onorevoli con alla base violazioni più o meno gravi del codice di disciplinaimposto ai lavoratori di medio e alto livello, come dimostrano i casi eclatanti del vicegovernatore dell’Anhuicostretto a dimettersi per essere sottoposto alla pena rieducativa di 5 anni al cospetto delle autorità cinesi.
La Commissione Centrale per l’ispezione disciplinare, in questo periodo, non ha lesinato sforzi per sanzionare comportamenti all’insegna della scorrettezza e della corruzione morale degli individui tenuti al rispetto di regole fondamentali per la convivenza civile imposte dal Partito, alla luce di una lotta contro edonismo e stravaganza” che si annuncia lunga ed impegnativa.
Episodi spiacevoli con protagonisti alti funzionari pubblici si sono succeduti con una frequenza a dir poco allarmante nell’ultimo lustro, causando non pochi problemi di immagine alla Repubblica cinese, attraversata da pulsioni modernizzatrici e allo stesso tempo alle prese con tentazioni restauratrici del vecchio ordine risalente all’epoca indimenticata di Mao Tse Tung.
La guerra al tradimento come stile di vita corrotto e degenerato, estremamente dannoso dal punto di vista della produttività e della serietà sul lavoro, è uno dei punti programmatici sui quali l'attuale presidente Xi Jinping intende proseguire a tappeto, nel nome di quella“normalizzazione” dei costumi nel Paese invocata dalla stessa opinione pubblica dopo lo scoppio della questione morale nello Shenyang e in altre regioni recentemente finite al centro di eventi di cronaca imbarazzanti.
Solo qualche mese fa, ad esempio, ben 25 mila locali a luci rosse sono stati chiusi dalle forze armate della Cina nel distretto operaio di Dongguan, centro ad alta densità di prostituzione per via del continuo transito di lavoratori in buona parte provenienti dall’area del Guangdong.

Fonte: xcite.it

sabato 12 luglio 2014

In Italia è tornata la “moda” della crisi del settimo anno di matrimonio



Condivido. Ultimamente molte persone hanno imnputato come una delle maggiori cause di infedeltà proprio la "mitica" crisi del settimo anno. Comunque a mio avviso è solo un voler trovare a tutti i costi una motivazione quando si è difronte ad una relazione extra coniugale. Spesso, non essendo un comportamento propriamente razionale, non è detto che debba esserci per forza una motivazione.

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato Roma




In Italia è tornata la “moda” della crisi del settimo anno di matrimonio.





Chissà se c’è stato un periodo in cui le coppie italiane hanno allontanato quello che era diventato un appuntamento fisso : la crisi del settimo anno di matrimonio nel quale molte di loro si sfasciavano.
Fatto sta che l’Istat oggi dice che in Italia questa storia è ricominciata in modo molto frequente. Secondo l’Istituto di statistica, in 20 anni, tra il 1985 e il 2005 “le unioni interrotte dopo sette anni sono raddoppiate, passando dal 4,5 per cento al 9,3 per cento”.
E tra le cause di queste crisi c’è una cosa che forse si poteva immaginare: l’infedeltà coniugale. I dati sono stati commentati da Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani. “Le cause principali delle crisi coniugali entro il settimo anno sono, nell’ordine, le infedeltà coniugali, il disinteresse sessuale, la violenza e le ingerenze della suocera». In media, però, chiarisce l’avvocato, «si arriva davanti al Giudice dopo circa 13 anni di matrimonio».

Ed è interessante sottolineare, spiega ancora il presidente dell’Ami, «che il 30% delle crisi coniugali e delle iscrizioni a ruolo delle cause di separazione aumenta nel periodo estivo. In pratica, il caldo fa scoppiare le coppie perché l’estate è il periodo in cui i due coniugi sono costretti a condividere una vacanza più o meno lunga». Secondo l’avvocato, infine, «il cosiddetto “turismo divorzile” preferito dagli italiani è quello della Romania perchè costa di meno, ma anche Spagna e Regno Unito sono mete dei divorziandi italiani.

Fonte: iljurnal.it

Senza sesso per anni, lui lascia la casa: niente addebito al marito



Ci sono però anche Sentenze che affermano quasi il contrario, certamente in anni di esperienza mi è stato raccontato da moltissimi clienti che, ad esempio, uno dei motivi che li hanno portati ad essere sospettosi e ad avere dubbi sulla fedeltà del proprio coniuge, era dovuto proprio alla scarsità e/o alla totale assenza di rappoorti sessuali.

Massimiliano Altobelli - Investigatore privato roma



Senza sesso per anni, lui lascia la casa: niente addebito al marito


Menage familiare interrotto da tempo: l’abbandono della casa familiare è solo una conseguenza perché la convivenza era già intollerabile. È quanto emerge dalla sentenza 2539/14 della Cassazione. 




Il caso 
Lui lascia la casa coniugale e intraprende una relazione con un’altra donna. Motivo? La situazione familiare non era più sopportabile, visto che dalla nascita del figlio non vi erano stati più rapporti sessuali fra i coniugi. 

Nessun addebito della separazione all’uomo, come invece avrebbe voluto la moglie, per aver abbandonato il tetto coniugale. Questo è quanto deciso dai giudici. Infatti, i giudici di merito prima, e la Cassazione poi, hanno escluso che la relazione extra-coniugale dell’uomo fosse la causa della rottura del vincolo coniugale. L’infedeltà porta sempre all’addebito della separazione? La S.C., sul punto, ha ricordato 2 precedenti giurisprudenziali. 

Il primo (Cass., n. 13592/2006), sull’obbligo di fedeltà, afferma che la sua violazione determina normalmente «l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale», e cioè che non risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto. E l’abbandono della casa familiare? Il secondo (Cass., n. 10719/2013), invece, riguarda l’abbandono della casa familiare. Di per sé – spiegano gli Ermellini – tale abbandono «costituisce violazione di un obbligo matrimoniale» e, di conseguenza, causa di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza. Tale violazione, tuttavia, non si concretizza se chi ha posto in essere l’abbandono prova che esso «è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata». Per questi motivi, la Cassazione rigetta in toto il ricorso della donna. 

Fonte. dirittoegiustizia.it

giovedì 10 luglio 2014

il servizio "Trustworthy"..

Servizio "Trustworthy"









Il termine inglese “trustworthy” vuol dire “persona di fiducia”, “fidata”, “attendibile”..

  Ed è proprio il termine che indica meglio quello che di seguito andrò a descrivere.

Trustworthy o “Persona di Fiducia” è una figura ritenuta adatta all’adempimento di compiti delicati ed importanti.
Nel nostro ambito, quello dell’ Investigazione Privata, essa si può identificare in una persona adatta a fornirvi un valido supporto in ogni circostanza che riteniamo possa, in qualche modo, crearvi paure o timori e/o in situazioni nelle quali esse possono, addirittura, fare le vostre veci in ruoli e compiti estremamente delicati o meglio ancora sostituirsi a Voi in tutte quelle condizioni di vita comune nelle quali nasce l’esigenza che un’altra persona si debba sostituire a voi, nelle quali i suoi occhi diventeranno i vostri, il suo agire il vostro agire.

  La mia professionalità ultraventennale nel settore delle Investigazioni Private con Autorizzazioni di più Prefetture dal 1995, il mio Curriculum Professionale, l’esperienza maturata, in prima persona, sul campo, la mia appartenenza all’Arma dei Carabinieri e l’essere tutt’ora iscritto all’ Associazione Nazionale Carabinieri e tutti i traguardi professionali raggiunti, sono garanzia della mia attendibilità e fanno di me oggi un Professionista in grado di saper valutare, conoscere e scegliere personalmente persone adatte ad ogni esigenza, non necessariamente legata ad interessi e attività investigative, ma personalizzata ad ogni Vostra specifica necessità.

 Ovviamente non si tratta di persone che identifichiamo in Autisti, Traduttori, Assistenti o Public Relations, ma bensì di persone professionalmente capaci, tecnicamente preparate, addestrate, con importanti curriculum professionali  e, principalmente, di fiducia (da me garantita), al fine di potervi garantire un valido supporto sul posto a voi o ai vostri cari, in tutte quelle situazioni nelle quali può nascere l’esigenza di desiderare vicino persone che contribuiscano alla vostra tranquillità.

Di seguito alcuni esempi per i quali potrebbe esservi utile una “Persona di Fiducia”:

- Se ad esempio avete la sensazione di essere seguiti, controllati, spiati.. noi siamo in grado di monitorare i Vs spostamenti a distanza in maniera discreta e senza essere notati, per documentare chi vi sta seguendo e capire il perché. Questa attività investigativa potrebbe essere definita come contro-pedinamento, infatti la o le persone impegnate a seguirVi, difficilmente penseranno di essere a loro volta controllati..

- Se siete vittime di “dispetti“,“molestie”, ecc. come, ad esempio, danni alla vostra autovettura, e/o alla vostra abitazione, biglietti anonimi e quant’altro possa arrecarvi disturbo, Noi saremo in grado, con specifici appostamenti, discreti e soliti del nostro mestiere, documentarVi gli autori di tali atti, in maniera tale da renderVi in condizioni di rivolgerVi alle Forze dell’Ordine con le dovute prove, senza dover invece ovviare con le solite denuncie contro ignoti.

Ma oltre all’ambito investigativo, una "Persona Fiducia” potrebbe esserVi utile qualora vogliate far accompagnare i vostri figli “minori”: sia in maniera “occulta”, per venire a conoscenza del “loro fare” in vostra assenza, sia come presenza “di fiducia” per dare a voi ed a loro maggior tranquillità (accompagnarli ad un concerto, in un viaggio, in macchina o in aereo, all’estero, ecc.) fornendo loro assistenza e sicurezza, come se non dovesse mai mancare un punto di riferimento.

In alcune circostanze, può nascere l’esigenza di sentirsi più tranquilli con a fianco una “persona di fiducia” che con la nostra esperienza, in maniera assolutamente discreta, possa accompagnarVi nei vostri spostamenti, viaggi di lavoro, appuntamenti importanti, nella vostra vita privata o lavorativa.

In particolare per l’estero, oltre ad essere disponibili a spostarci personalmente ed ovunque, siamo in rapporto di Amicizia/Collaborazione con il Sig. Frank Crescentini, stimato Investigatore Privato con base negli U.S.A., abitante nello stato del Nevada, a Las Vegas, in grado di fornirVi supporto e assistenza anche sul posto.

In sintesi, sono innumerevoli le situazioni in cui una “persona di fiducia” potrebbe esserVi utile, quindi posso che consigliarVi di rivogerVi a noi per ogni Vostra esigenza o informazione in merito, della quale saremo lieti di discutere di persona, senza alcun impegno, e di fornirVi tutte le più appropriate soluzioni.

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma