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Massimiliano Altobelli, Investigatore Privato a Roma, autorizzato dalla Prefettura dal 1995, svolge personalmente indagini con l'ausilio della più moderna tecnologia investigativa, fornendo al committente prove legalmente valide. Consulenze e Preventivi gratuiti 24/24 - 7/7. Tel.: 336.340.007 http://www.maximedetective.net

giovedì 10 ottobre 2013

La Separazione Coniugale


La separazione coniugale.













Sono oltre venti anni che mi trovo ad occuparmi di separazioni coniugali dovute alle infedeltà che accerto. Dico sempre alle persone che si rivolgono a me che, a mio avviso, non esisto vincitori e vinti su una separazione coniugale. Mi spiego meglio. Sicuramente ci sarà un coniuge che ha avuto giustizia e fatto valere i suoi diritti, ma, ovviamente, è pur sempre un fallimento..
Si potrebbe paragonare ad un "incidente stradale", si è contenti di esserne usciti illesi o con poche conseguenze, ma è pur sempre una grave danno, considerando l'accaduto e le conseguenze..
Rivolgersi ad un Investigatore Privato ed ottenere le prove di un'infedeltà coniugale è necessario per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria, anche per poter richiedere l'addebito di responsabilità.

Altre notizie inerenti alle investigazioni private relative all’accertamento delle infedeltà coniugali, le potete trovare all’interno del mio sito internet: Investigatore Privato Roma.

Massimiliano Altobelli






La separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico italiano regolamentato dal Codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali. Si distingue la separazione giudiziale (contenziosa) da quella consensuale.
In entrambi casi, si tratta di separazione legale. Infatti, dato che agli occhi della legge la separazione di fatto tra i coniugi è ininfluente, se si vogliono ottenere gli effetti legali della separazione occorre rivolgersi al giudice.



La separazione giudiziale è il procedimento con il quale si ottiene una sentenza di separazione: essa non fa venir meno lo status di coniuge ma incide su alcuni obblighi tipici del matrimonio: una volta separati non si ha l'obbligo di convivenza né di fedeltà né si è più in comunione dei beni (se quello era il regime patrimoniale prescelto dai coniugi), di converso resistono ancora gli obblighi di mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole.
La separazione giudiziale, secondo il codice civile italiano, si può avere su istanza di parte o perché ci sono state delle violazioni degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi o perché ci sono delle circostanze oggettive che rendono non più sostenibile la prosecuzione del rapporto.
Il processo inizia con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui è individuata l'ultima residenza della coppia (se non l'hanno mai avuta allora si segue il classico sistema del tribunale competente nel luogo di residenza del convenuto).
Nel ricorso l'istante dovrà fornire gli elementi sui quali si fonda la richiesta e la dichiarazione sull'esistenza di prole (vedremo successivamente che questo è molto importante). Il presidente del tribunale accogliendo il ricorso fissa con decreto la data della udienza di comparizione dei coniugi. L'istante dovrà provvedere a notificare il decreto all'altro coniuge. Nel tempo che intercorre tra notifica ed udienza le parti potranno depositare presso la cancelleria del giudice tutte le eventuali memorie scritte nonché le loro dichiarazione dei redditi (per individuare i cespiti patrimoniali con esattezza).
L'udienza di comparizione si svolge dinanzi al solo presidente del tribunale (questa è la prima delle due fasi nelle quali si divide il processo di separazione) e devono comparire obbligatoriamente e personalmente i coniugi: se non si presenta il coniuge attore (colui che ha promosso il processo) il presidente dichiara estinto il processo per abbandono degli atti mentre se non si presenta il coniuge convenuto il presidente dovrà fissare una nuova udienza ed eventualmente decidere con ordinanza sulle questioni urgenti che non possono essere rimandate alla successiva udienza. Una volta che i due coniugi compaiono entrambi il presidente del tribunale compie un tentativo di conciliazione nel quale cerca di far desistere le parti dal loro intento di separarsi: se le parti si accordano e si riconciliano il presidente redige il processo verbale e la causa si estingue, se le parti non si accordano allora il presidente è obbligato a far proseguire la causa dinanzi al giudice istruttore.
L'ordinanza con la quale in presidente del tribunale rinvia la causa al giudice istruttore (questa è la seconda fare del processo) contiene:
1.   decisioni relative all'ambito economico (assegnazione abitazione, mantenimento coniuge)
2.   decisioni relative alla prole (affidamento)
3.   fissazione del giorno in cui si dovrà tenere l'udienza dinanzi al giudice istruttore
4.   fissazione del termine entro il quale il coniuge attore devo costituirsi in giudizio con il deposito di una memoria difensiva ad hoc (in realtà ha i contenuti di un vero e proprio atto di citazione per cui si possono inserire richieste e fatti nuovi)
5.   fissazione del termine entro il quale il coniuge convenuto si deve costituire se non lo ha già fatto partecipando all'udienza di comparizione.
L'ordinanza è immediatamente esecutiva (cioè vale come titolo esecutivo idoneo ad attivare il processo di esecuzione forzata)
L'ordinanza è modificabile e revocabile in qualsiasi momento dal giudice istruttore.
L'ordinanza è appellabile mediante RECLAMO presso la Corte d'appello.
L'ordinanza deve essere notificata sia al coniuge convenuto sia al PM (il PM è una parte necessaria nel processo di separazione perché è chiamato a tutelare gli interessi dei figli che potrebbero essere lesi dai genitori: il Pm può produrre nuove prove o avanzare richieste e addirittura impugnare la sentenza se lede gli interessi patrimoniali dei figli).
La fase dinanzi al giudice istruttore (la seconda fase del processo di separazione) è simile ad un processo di cognizione in rito ordinario anche se ci sono delle differenze rilevanti: il giudice non può tentare nuovamente la riconciliazione e può assumere d'ufficio nuove prove relative alla prole).
Altra particolarità è che se oltre all'istanza di separazione in sé ci sono altre questioni da trattare (divisione del patrimonio, affidamento figli) il giudice può emettere una sentenza non definitiva di separazione con la quale sentenzia immediatamente la separazione e fa proseguire la causa solo per risolvere le altre questioni (impugnabile entro 10 giorni dalla notifica) Una volta giunto a conclusione il processo il tribunale emette la sentenza di separazione che può essere impugnata come un'ordinaria sentenza.
Se richiesto il giudice addebita ad una delle due parti la separazione (quella che ha violato i doveri coniugali) e questo incide sui diritti successori e sull'assegno di mantenimento.
Il giudice può affidare il godimento della casa coniugale ad uno dei due coniugi, soltanto se questi è affidatario di figli minorenni, o di figli maggiorenni incolpevolmente non autosufficienti, non in ragione della condizione economica dei coniugi  (art. 155 c.c. comma quater, e art. 6 comma 6 l. 898/1970).
Gli obblighi di mantenimento non sussistono se le parti hanno sottoscritto un contratto prematrimoniale, che dispone diversamente (art. 155 c.c.). Non è necessario l'atto notarile, può essere formulato come scrittura privata con autentica di firma e autocertificazione che le parti sono in grado di intendere e di volere.



La separazione consensuale è uno dei due modi per ottenere la separazione legale tra coniugi (l'altro è la separazione giudiziale).
Si chiama consensuale proprio perché prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che giungono ad un accordo sulla spartizione dei loro beni in comunione e sull'affidamento dei figli nonché su tutte le possibili questioni connesse ad una separazione.
Il consenso delle parti può essere originario se il ricorso è presentato da tutte e due le parti ma può anche essere successivo nel senso che la separazione può partire come giudiziale (istanza di una sola parte) e poi divenire consensuale successivamente: la dottrina è dibattuta su quale possa essere il termine ultimo per esprimere in consenso, c'è chi lo individua nel tentativo di riconciliazione c'è chi dice addirittura che sia la fase dinanzi al giudice istruttore (quando ormai siamo oltre la metà della causa).
Il consenso naturalmente si può anche revocare e la maggioranza della dottrina dice che termine ultimo per revocare il consenso sia l'udienza di comparizione cioè il momento nel quale il giudice dovrebbe prendere atto del fallimento del tentativo di riconciliazione. L'accordo tra i due coniugi deve essere sottoposto all'analisi del tribunale che, con le formalità della camera di consiglio, valuta che l'accordo sia coerente con la legge e che vengano rispettati i diritti della prole.
Se la valutazione è favorevole allora omologano l'accordo con decreto (impugnabile con appello in Corte d'appello)
Se la valutazione è sfavorevole vengono trasmessi tutti gli atti al giudice istruttore affinché la causa prenda il corso di una separazione giudiziale.



La separazione di fatto non ha alcun effetto legale sul matrimonio, pur potendo essere uno dei presupposti oggettivi per la richiesta di separazione legale.



Un caso di separazione non legale e di fatto è quello del coniuge che si reca a vivere stabilmente in altra dimora, in presenza o meno di un partner diverso.
Il reato non sussiste se il coniuge si allontana con preavviso all'altro della propria intenzione di separarsi non necessariamente motivata (anche se non ancora formalizzata da un'istanza al giudice), oppure in presenza di giusta causa.
Sono esempi di giusta causa, purché precedenti l'abbandono, la violenza fisica o verbale nelle mura domestiche, il tradimento del coniuge convivente, il trasferimento della sede di lavoro in luogo lontano dalla dimora abituale, l'insoddisfazione sessuale, ma anche una più generica incompatibilità caratteriale / incomunicabilità o litigiosità dei coniugi che rendono impossibile il proseguimento della convivenza.
Il coniuge può chiedere alla forza pubblica di constatare il fatto con un verbale per abbandono del tetto coniugale, reato penalmente peseguibile dietro querela della persona offesa (art. 570 c.p.).
La giurisprudenza ha rilevato l'incongruenza della norma con le innovazioni del diritto di famiglia:
 introduzione del divorzio per cui non sono richieste motivazione o giusta causa;
facoltà del coniuge di lasciare senza conseguenze legali (civili o penali) la casa coniugale dopo pochi giorni con una semplice comunicazione scritta non motivata o sindacabile al coniuge e/o deposito di un'istanza di separazione in tribunale;
sproporzione evidente delle conseguenze civili e penali per l'inosservanza di tale prassi ― con un abbandono improvviso e non preannnunciato della casa coniugale ― e il potenziale danno arrecato al coniuge da un mancato preavviso che, rispettando le norme, si tradurrebbe in un tempo tecnico di qualche giorno;
imprenscidibilità (e conseguente obbligatorietà) dell'accertamento della causa di abbandono per verificare la sussistenza del reato e del profilo penale tramite indagini sulla sfera intima e privata del coniuge lesìve della dignità e privacy, in particolare dopo le tipizzazioni di giusta causa nelle sentenze della Suprema Corte non strettamente legate alla condotta dei querelanti all'esterno delle mura domestiche.
Date le precedenti tipizzazioni di giusta causa, la sola volontà di un coniuge è più volte stata ritenuta dalla Cassazione una giusta causa di abbandono, senza possibile sindacato di merito da parte del giudice. Pertanto, l'assenza di giusta causa è ridotta in via residuale ai soli casi di reale disvalore etico e sociale: «la qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione modificabile per la volontà, anche di uno solo, di rompere o sospendere il vincolo matrimoniale. Volontà la cui autonoma manifestazione, pur se non perfezionata nelle specifiche forme previste per la separazione o lo scioglimento del vincolo coniugale, può essere idonea ad interrompere senza colpa e senza effetti penalmente rilevanti taluni obblighi, tra i quali quello della coabitazione».
Raramente perseguito con il carcere, l'abbandono del domicilio domestico pregiudica tuttavia qualsiasi diritto e interesse legittimo dell'altra parte a percepire un assegno di mantenimento in caso di necessità economica (art. 143 del codice civile), in quanto la violazione dell'obbligo di coabitazione fa decadere anche l'obbligo di mantenimento e assistenza.
Comporta automaticamente l'affidamento all'altro coniuge dei figli e della casa coniugale, e la separazione con addebito di tutte le spese.
L'abbandono pregiudica anche la quota legittimaria della moglie/marito in caso di eredità, e di partecipare alla propria quota per le proprietà acquisite dopo il matrimonio, se si è optato in per il regime di comunione dei beni.

 fonte: wikipedia

venerdì 2 agosto 2013

L’infedeltà Coniugale e l’Investigatore Privato.






L’infedeltà Coniugale e l’Investigatore Privato.




  Mi occupo da oltre venti anni di investigazioni private e la maggior parte degli incarichi che mi sono stati affidati nel corso della mia carriera sono stati, prevalentemente, nell’ambito dell’accertamento delle infedeltà coniugali.
A differenza di molti “colleghi” che vantano nelle loro pubblicità e nei loro siti internet di occuparsi di tutt’altre attività investigative, io mio occupo, con orgoglio e soddisfazione, di questa attività che reputo importantissima e molto delicata, in quanto permette non solo al cliente di far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, ma anche di fornire allo stesso le prove che gli permettono di “prendersi la soddisfazione” di vedere confermare quanto sosteneva.
Spesso infatti molti Clienti che si sono rivolti a me, non avendo le prove di quanto sospettavano, venivano giudicati “visionari” e “gelosi”, nonché responsabili della fine del rapporto, proprio per i loro comportamenti “eccessivi e immotivati”.
Penso sia facilmente immaginabile, pur nella gravità della situazione, la “soddisfazione” dei clienti nell’avere finalmente prova di quanto già sospettavano e poter, finalmente, dimostrare le loro ragioni sia al coniuge che a tutte le persone che li accusavano di essere “visionari”.
A conferma di quanto sopra esposto, c’è la gratitudine che mi manifestano pressoché quotidianamente i miei Clienti che, sinceramente, è per me più soddisfacente dell’aspetto economico.

Ritengo quindi di aver acquisito una grande esperienza nel trattare questo tipo di attività, sia nell’ambito strettamente tecnico/investigativo e quindi di come accertare e documentare il comportamento “palesemente intimo e affettuoso” della persona oggetto di indagine che nell’ambito della realizzazione della relazione investigativa che verrà, a fine attività, consegnata al cliente.

Più nello specifico:

La parte tecnico/investigativa dell’operazione consisterà nell’accertare l’infedeltà della persona oggetto di indagini.
Per fare questo e per acquisire le prove necessarie sarà necessario stabilire un piano di intervento in base agli spostamenti quotidiani del soggetto.
Questa fase comprende accertamenti sul posto, osservazione statica e dinamica del soggetto (pedinamento), uso del localizzatore satellitare per monitorare il mezzo (auto/moto) con cui si sposta, ecc., fino al moneto di accertare gli eventuali incontri con “l’amante”, che verranno documentati fotograficamente o filmati, in base alle esigenze del momento.
Dopo aver documentato, in più occasioni, gli atteggiamenti sopra indicati, si passerà alla fase finale dell’operazione che consisterà nella stesura della relazione investigativa.
Questa è una fase altrettanto importante in quanto la stesura della relazione non ritengo che si possa ridurre ad una breve descrizione di un episodio accertato, bensì nella descrizione dettagliata di quanto emerso dalle indagini, specificando data, ora e luoghi, da fotografie comprovanti quanto descritto e, possibilmente, da più episodi documentati che servono a dimostrare la “continuità” del rapporto a differenza di “un episodio sporadico”.
La relazione investigativa verrà, ovviamente, consegnata al cliente carta intestata contenente tutti i parametri che permetteranno al legale del Cliente di citarmi in Tribunale come teste, qualora sia necessario.
Può sembrare superfluo specificare quest’ultimo punto, ma non lo è, in quanto mi sono trovato a parlare con Clienti i quali si erano rivolti in passato ad altri colleghi che avevano fornito loro “due righe” scritte su foglio bianco e senza foto, a loro dire, per motivi di privacy.
A mio personale giudizio più che per motivi di privacy è per loro ignoranza e incompetenza, infatti l’Investigatore Privato regolarmente autorizzato dalla Prefettura, quale io sono, può, anzi deve, relazionare quanto effettuato sia attraverso la relazione scritta che le fotografie effettuate.
Sarà la professionalità e la competenza dell’Investigatore Privato a determinare cosa e chi si può fotografare e cosa non si può fare, assumendosi lui le responsabilità di quanto fatto.

Spero di essere riuscito a fare un minimo di chiarezza sull’argomento: infedeltà coniugale e attività investigativa.


 Elenco di seguito dei riferimenti alle normative di Legge che potrebbero risultare utili:


Infedeltá coniugali

"..Ricerca di prove testimoniali per ottenere la separazione giudiziale con addebito di responsabilità al coniuge infedele in base all'articolo 143 del Codice Civile.."

La fedeltà, l'assistenza morale e materiale, la collaborazione nell'interesse della famiglia e la coabitazione sono doveri regolati sia dal codice civile che dal codice penale.
In caso di tradimento, il coniuge ha il diritto di reperire prove atte a testimoniare l'infedeltà del coniuge. Rivolgendosi ad un investigatore privato potrà far valere i diritti sanciti dall'art. 143 del codice civile e ottenere una separazione giudiziale con addebito di responsabilità.

Addebito per infedeltà coniugale

L’infedeltà coniugale è la principale causa di frattura dei matrimoni e il più diffuso motivo di addebito delle separazioni.

Il tradimento della fedeltà coniugale è uno (forse il principale) motivo di addebito della separazione. In altri termini, il coniuge tradito può chiedere che la separazione sia addebitata al traditore, con tutte le conseguenze scaturenti dalla pronuncia di addebito. Non sempre (ma quasi) e a condizione che l’infedeltà sia comunque stata la causa della fine del matrimonio. L’infedeltà potrebbe, infatti, essere non la causa ma l’effetto di una vita coniugale già compromessa per tutt’altri motivi. Non determina, ad esempio, addebito l’infedeltà del coniuge tradito o di quello abbandonato.
La giurisprudenza interpreta estensivamente l’obbligo di fedeltà, intendendo per essa non solo quella sessuale, ma in generale e per fondate ragioni anche quella morale e spirituale.
Ipotesi affatto differente è quella relativa all’infedeltà apparente, propria di chi assume comportamenti ambigui o che in ogni caso ledano la dignità ed il decoro del coniuge “apparentemente” tradito, a prescindere dalla circostanza che il tradimento sia stato effettivamente consumato oppure no. Anche la semplice infedeltà apparente può essere motivo di addebito della separazione.


Infedeltà tra Coniugi


Come sinonimi di infedeltà coniugale vengono spesso utilizzati anche i termini adulterio e tradimento. Ecco alcuni approfondimenti sull'infedeltà collegata alla causa di separazione.
Infedeltà Coniugale
Definizione di Infedeltà Coniugale
Per infedeltà coniugale si intende quella situazione in cui uno dei due coniugi intreccia con un'altra persona una relazione amorosa, anche di breve durata. A volte vengono utilizzati, come sinonimi di "infedeltà coniugale" anche i termini tradimento e adulterio.
Infedeltà Coniugale e Separazione
Per quanto riguarda il diritto e la disciplina della separazione, l'infedeltà coniugale di uno dei coniugi (del marito o della moglia) rappresenta una causa di intollerabilità della convivenza. L'infedeltà coniugale è pertanto una delle cause che possono determinare la separazione giudiziale tra i coniugi.
Come definito dall'articoli 151 del C.C., infatti, la separazione legale giudiziale può essere pronunciata nel caso in cui si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi.
Inoltre, come indicato nel comma due dell'articolo, l'infedeltà coniugale è una delle cause per cui il coniuge tradito può richiedere l'addebito della separazione all'altro coniuge per via del suo "comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
Infedeltà Coniugale e Addebito della Separazione
In materia di addebito della separazione, nella giurisprudenza e nelle sentenze della Suprema Corte, ricorre spesso la costante del considerare l'infedeltà coniugale una vera e propria violazione del dovere di fedeltà coniugale e quindi una condizione tale da rendere intollerabile la convivenza coniugale.
L'infedeltà è quindi una delle violazioni dell'obbligo di fedeltà coniugale (in quanto lede l'onorabilità e il decoro del coniuge che viene tradito) che viene di regola considerata una causa sufficiente per giustificare l'addebitamento della separazione all'altro coniuge (a meno che non si verifichi la mancanza di un nesso causale tra l'infedeltà e la crisi familiare).
Va considerato che anche l'infedeltà apparente può essere causa di separazione e di addebito, nel caso in cui comporti una grave offesa all'onorabilità e al decoro del coniuge tradito.
Solitamente, quando si vuole dimostrare l'infedeltà del coniuge, si ricorre ad investigazioni private che hanno l'obiettivo di raccogliere in modo legale prove da portare in giudizio.
Prove dell'Infedeltà Coniugale
L'infedeltà coniugale rappresenta una delle possibili cause di addebito della separazione.
Infatti, in materia di addebito della separazione per infedeltà coniugale, la giurisprudenza ritiene che l'infedeltà di uno dei due coniugi sia una violazione del dovere di fedeltà e che sia quindi uno di quegli elementi tali da rendere intollerabile la convivenza coniugale. L'intollerabilità della convivenza dopo il tradimento da parte della moglie o del marito è tale alla luce della situazione odiosa venutasi a creare per causa del comportamento di uno dei due coniugi, sia che si tratti di infedeltà reiterata, che di una stabile relazione extraconiugale.
Nonostante la gravità del comportamento del coniuge infedele, è però necessario, ai fini dell'addebito della separazione, che ci sia un nesso di causalità tra l'infedeltà e l'intollerabilità della convivenza.
Ad esempio, se l'infedeltà si verifica nell'ambito di una coppia il cui rapporto era già deteriorato da tempo, il Giudice, in assenza di nesso di causalità, potrebbe non pronunciare la sentenza di addebito nella causa di separazione. In questi casi, infatti, l'intollerabilità della convivenza sarebbe già preesistente (trattandosi appunto di una convivenza puramente formale) e non direttamente connessa all'infedeltà.
Quindi è importante sottolineare che l'infedeltà può diventare causa di addebitamento della separazione solamente nel caso in cui venga accertato che la crisi della coppia sia riconducibile solamente al comportamento infedele di uno dei coniugi.
Diventa quindi molto importante poter disporre delle prove dell'infedeltà coniugale.
Come Ottenere le Prove dell'Infedeltà Coniugale?
Se si ha il sospetto dell'infedeltà da parte del proprio coniuge e si vogliono ottenere prove certe, il metodo migliore è quello di rivolgersi a un'agenzia investigativa o ad un investigatore privato.
Una delle attività svolte dalle agenzie di investigazioni, è appunto quella di raccogliere prove che documentino il comportamento infedele e le persone frequentate dal coniuge. Al termine delle indagini vengono solitamente forniti dei report con le prove che evidenziano la relazione extraconiugale, che possono essere poi utilizzate in giudizio per richiedere l'addebito della separazione o anche nella causa di divorzio.
È molto importante scegliere solo agenzie affidabili e che utilizzino metodi leciti e consentiti dalla legge. Non tutti sanno, infatti, che i controlli sui tabulati telefonici, sugli SMS del telefonino, le intercettazioni telefoniche e il controllo delle caselle di posta elettronica non sono consentiti e costituiscono reato.
Come Scoprire l'Infedeltà Coniugale
L'art. 143 del Codice Civile, che viene letto dal sacerdote o dal sindaco quando ci si sposa, recita che "con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia."
Tale articolo, quindi, stabilisce i doveri alla cui osservanza sono tenuti responsabilmente i coniugi durante il matrimonio.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale pertanto viene valutato come una violazione di particolare gravità che, nel caso in cui determini che la convivenza, a causa dell'infedeltà di uno dei due coniugi, diventi intollerabile, può diventare un comportamento sufficiente a giustificare la separazione giudiziale con l'addebito della separazione stessa al coniuge fedifrago.
Va chiarito bene, però, che la sola infedeltà coniugale del marito o della moglie, di per sé non rappresenta un comportamento che è sufficiente per richiedere la separazione, ma solo se viene accertato che esiste un nesso causale tra l'infedeltà di un coniuge e la crisi matrimoniale. Deve essere quindi accertato che è proprio l'infedeltà di uno dei due coniugi la causa della fine di un matrimonio e non la conseguenza.
Solitamente l'infedeltà coniugale è una delle cause di separazione più comuni proprio perché quasi sempre il tradimento rende intollerabile la convivenza tra marito e moglie, ma tale comportamento per diventare causa dell'addebito di separazione giudiziale non deve essere la conseguenza di una crisi già in atto tra i coniugi.
Il solo comportamento infedele di un coniuge e quindi l'infedeltà, quando si rileva che si è manifestato successivamente ad una crisi matrimoniale già in essere, di per sé, non basta per una pronuncia di addebito da parte del Giudice.
Nel caso quindi di una coppia sposata che si trovi in una situazione di crisi coniugale in corso e in cui uno dei due coniugi tenga un comportamento infedele, di tradimento nei confronti dell'altro, che però non è la causa della crisi coniugale che già preesisteva, il Giudice non accoglierà, nel caso di separazione giudiziale, la richiesta dell'addebito.
Significato di Infedeltà Coniugale
Come caso di infedeltà coniugale non si intende solo il caso in cui uno dei due coniugi ha una relazione sentimentale con rapporti sessuali con altri, ma anche in quei casi in cui il comportamento di uno dei coniugi tradisce la fiducia dell'altro verso il quale non mantiene un rapporto di interesse fisico e spirituale.
Così anche la mancanza di lealtà di un coniuge che nasconde all'altro cose e fatti importanti per la vita matrimoniale assume il significato di tradimento e di comportamento infedele. In un matrimonio, infatti, la fedeltà coniugale va di pari passo con l'idea di lealtà reciproca.
Dal punto di vista normativo l'infedeltà coniugale si configura come violazione degli articoli 142 e 143 del Codice Civile che regolano i diritti del matrimonio, e l'Articolo 151 comma 1 e comma 2 che rileva l'addebito di colpa (separazione giudiziale).
L'Infedeltà Coniugale è un Reato?
La fedeltà coniugale rappresenta uno dei punti più significativi e permanenti dell'impegno e della donazione reciproca matrimoniale. La fedeltà tra i coniugi costituisce infatti uno dei doveri fondamentali che nascono dal matrimonio (oltre a quello della collaborazione, assistenza, ecc.).
Il principio dell'esclusività tra un uomo e una donna rappresenta l'anima della società coniugale e sta anche alla base del principio giuridico della non libertà di stato (articolo 86 del Codice Civile, "Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente") dato che non è consentita la contemporanea esistenza di due comunioni di vita di un soggetto con diverse persone.
Siccome l'infedeltà coniugale è una delle cause di separazione tra i coniugi più frequenti, spesso ci si domanda se l'infedeltà tra coniugi sia considerata un vero e proprio reato.
L'infedeltà coniugale non rappresenta più un reato, con le due sentenze della Corte Costituzionale (n.126/1968 e n.147/1969) che hanno dichiarato illegittimi gli articoli 559 e 560 del Codice Penale, ma rappresenta un fatto di elevata rilevanza sul piano giuridico.
La violazione del dovere di fedeltà, e quindi l'infedeltà, un tempo prevedeva un valore così rilevante da avere nell'ordinamento giuridico italiano due tipi di conseguenze penali (artt. 559 e 560 codice penale): •Reato di "adulterio" a carico della moglie che fosse stata infedele al marito. Per tale reato era prevista la pena della reclusione fino a un anno (art. 559 codice penale).
•Reato di "concubinato" a carico del marito che avesse tenuto una concubina nella casa coniugale o altrove. Per tale reato era stabilita la pena della reclusione fino a due anni (art. 560 codice penale).
La giurisprudenza attuale sul piano giuridico continua però a dare molta rilevanza al dovere di fedeltà coniugale inteso come lealtà e impegno reciproco dei due coniugi di non tradire la fiducia dell'altro.
L'infedeltà coniugale e quindi la violazione del dovere di fedeltà non è più reato e non ha più conseguenze penali, ma può avere importanti conseguenze sul piano civilistico, può ad esempio essere causa di addebito della separazione a carico del coniuge infedele qualora l'infedeltà sia la causa da cui si è originato il deterioramento del matrimonio e si è generata l'intollerabilità della convivenza.
Come Fare per Scoprire l'Infedeltà Coniugale
Spesso si sospetta l'infedeltà, ma non si hanno prove certe del comportamento infedele e pertanto è bene rivolgersi ad un investigatore o a un'agenzia investigativa privata, specializzata nel trovare e raccogliere le prove dell'infedeltà di un coniuge.
Le indagini svolte da un investigatore o da un'agenzia privata sono volte a raccogliere, anche con il sussidio dei mezzi tecnologici oggi a disposizione, fatti e documenti concreti che il cliente in sede giudiziale potrà far vagliare dal Giudice nel caso chieda la separazione con addebito.

Cassazione: moglie infedele? L’addebito della separazione spetta a lei
La Cassazione assegna l’addebito della separazione coniugale alla moglie fedifraga


Entrano in funzione importanti novità giurisprudenziali in tema di addebito e separazione coniugale. La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 17089 del 10 luglio 2013, ha rigettato il ricorso presentato da una moglie  contro la decisione della Corte d’Appello di Brescia responsabile di averle addebitato la separazione, annullando il mantenimento e limitando quello a favore della figlia. Seguendo l’orientamento tracciato dai giudici di merito, anche la prima Sezione civile della Suprema Corte ha addebitato il fallimento matrimoniale alla condotta tenuta dalla donna fin dall’origine della convivenza, perché contraria ai doveri discendenti dal vincolo matrimoniale.
Se la moglie è fedifraga, infatti, secondo gli ermellini l’addebito della separazione scatta a suo carico e non a quello del marito che si è mostrato aggressivo a seguito del comportamento infedele. Piazza Cavour ha considerato le reciproche manifestazioni di aggressività come cagionate dal tradimento coniugale messo in atto dalla moglie, nonché dalle aggressioni fisiche perpetuate da quest’ultima. “La pronuncia dell’addebito -ha rammentato al riguardo la Corte- postula l’accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, oggettivamente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati a ciascuna delle parti e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto necessario per la pronuncia della separazione”.
Un accertamento di tale portata, specificano i giudici supremi, “implicando una valutazione globale e comparativa della condotta dei coniugi, volta a stabilire la misura in cui ciascuno di essi ha concorso a determinare il fallimento dell’unione”, esige obbligatoriamente che il comportamento deplorevole di uno dei due soggetti non sia valutato singolarmente, ma venga considerato in maniera contestuale a quello tenuto dall’altro coniuge affinché si possa in tal modo appurare che “l’inosservanza dei doveri coniugali ascrivibile a uno dei due coniugi possa eventualmente trovare giustificazione come reazione al comportamento inadempiente o provocatorio dell’altro, ovvero se essa sia configurabile come effetto, anziché come causa della frattura coniugale, in concreto già verificatasi”.
Non è tutto: la Cassazione ha dichiarato anche l’illegittimità della contrazione dell’assegno di mantenimento per il figlio minore nel caso in cui, come appunto quello in questione, il coniuge su cui ricade l’obbligo sia titolare di un ingente patrimonio. Piazza Cavour ha infatti annullato la disposizione di riduzione dell’assegno per il mantenimento della figlia minore da parte della Corte bresciana, ritenendola errata perché unicamente basata sulla valutazione delle esigenze di quest’ultima e non comprensiva degli ulteriori aspetti segnalati dalla legge come ad esempio l’elevato reddito del padre, nonché l’indisponibilità di redditi da parte della madre.

Corte di Cassazione sentenza n. 2093 del 28 febbraio 2011
 Il fatto
Il caso riguarda una coppia che si rivolgeva al Tribunale di Latina per definire il procedimento di separazione giudiziale.
Il giudice con sentenza, pronunciava la separazione personale tra i coniugi, addebitando la separazione alla moglie ed affidando i figli al padre.
Il Tribunale stabiliva, altresì, di assegnare la casa coniugale al marito, onerandolo dell’obbligo di corrispondere in favore dei figli un contributo di mantenimento nonché in favore della moglie un assegno pari ad Euro 350,00 mensili.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 7 marzo 2007, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva l’addebito della signora e disponeva l’affido congiunto dei figli, confermando l’obbligo del padre di corrispondere un contributo di mantenimento per i figli aumentato rispetto a quanto stabilito in primo grado nonché un assegno di mantenimento in favore della moglie pari all’importo di Euro 1.000,00 mensili.
Quanto all’addebito, i giudici di merito rilevavano che la signora aveva reso partecipe il marito della sua relazione con un uomo, come dimostrato anche attraverso l’esame dei testimoni, in un momento in cui il rapporto coniugale era già in crisi e che, pertanto, tale circostanza non poteva essere considerata la causa determinante la crisi coniugale tra i coniugi.
In ordine alla misura dell’assegno di mantenimento a favore della donna, la Corte d’Appello rilevava come non fossero risultate provate delle concrete opportunità di lavoro successive alla separazione, né l’esistenza di autonome fonti di reddito sufficienti a consentire alla stessa il mantenimento del precedente tenore di vita.
Il marito ricorreva in Cassazione proponendo quattro motivi di ricorso, nei quali sosteneva il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla corretta valutazione degli elementi probatori fondanti la richiesta di addebito della separazione alla moglie.
Il predetto rilevava altresì, come la sentenza di secondo grado fosse viziata nella parte in cui escludeva l’addebito, posto che la relazione extraconiugale della donna era stata ampiamente provata, anche attraverso l’esame dei testimoni.
Secondo l’uomo, alla luce delle risultanze probatorie, avendo la moglie apertamente violato il dovere di fedeltà coniugale, i Giudici di merito avrebbero dovuto considerare la relazione extraconiugale quale causa della fine del matrimonio.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 28 febbraio 2011 n. 2093, respingeva il ricorso dell’uomo in ordine al terzo motivo proposto e ritenendo preclusa la valutazione degli elementi fondanti il primo, terzo e quarto motivo poiché, mirando gli stessi a rivisitare gli elementi probatori già valutati in secondo grado e sollecitandone nuova lettura in tesi corretta e comunque più favorevole al ricorrente, richiedevano un controllo di merito non ipotizzabile in sede di legittimità.
La decisione della Suprema Corte con sentenza n. 2093 del 28 febbraio 2011
Com’è noto, l’infedeltà coniugale di cui all’art. 143 c.c., che di solito rende intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, può risultare determinante nella fine del matrimonio e comportare il cosiddetto addebito della separazione.
L’art. 151 c.c. prevede, infatti, la possibilità per il Giudice che pronuncia la separazione di stabilire a quale coniuge quest’ultima sia addebitabile.
A fondamento della pronuncia di addebito occorre riscontrare, in una delle parti, dei comportamenti contrari agli obblighi coniugali prescritti dal codice civile.
La pronuncia di addebito comporta, ad esempio, la perdita del diritto al mantenimento, del diritto all’assistenza previdenziale e dei diritti successori in capo al coniuge, per così dire, “colpevole”.
Tuttavia, la costante ed uniforme giurisprudenza, da tempo, ha stabilito il principio per il quale se all’epoca del tradimento l’unione dei coniugi era già in crisi, il coniuge responsabile - pur se “reo confesso” – riesce ad evitare l’attribuzione della “colpa” in sede di separazione.
La pronuncia di addebito, secondo la Cassazione, non può essere basata sulla semplice violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c., essendo necessario accertare l’eventuale esistenza di un collegamento (o nesso di causalità) tra la detta violazione e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Dunque, si evidenzia che, pur a fronte della accertata violazione degli obblighi in questione, l’addebito della separazione si esclude quando il Giudice rilevi la preesistenza di un irrimediabile contrasto fra i coniugi o comunque il carattere meramente formale della convivenza, con la conseguenza che la violazione stessa non produce i suoi effetti naturali.
I comportamenti rilevanti ai fini della addebitabilità o meno della separazione sono solo quelli anteriori alla situazione di crisi della coppia e non anche quelli posteriori: non ha importanza, quindi, il comportamento tenuto dai coniugi una volta manifestatasi la frattura.
Nel caso di specie, la moglie aveva rivelato al partner di averlo tradito ed aveva palesato anche all’esterno tale relazione extraconiugale, ma non è incorsa nell’addebito, avendo dimostrato che il matrimonio risultava essere in crisi già antecedentemente al tradimento e che, pertanto, la relazione extraconiugale, non essendo riconducibile direttamente alla crisi dell’unione, non poteva essere causa dell’addebito della separazione.
Essendo il relativo comportamento infedele successivo al verificarsi della situazione di intollerabilità della convivenza, esso non è di per sé solo rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito.
È quanto emerge dalla sentenza n. 2093 del 28 febbraio 2011 della prima sezione civile della Cassazione, che, confermando la valutazione della Corte d’appello, ha stabilito che nessun addebito dovesse essere attribuito alla moglie che si è vista, anzi, aumentare l’assegno di mantenimento.
Nonostante la donna avesse confessato la propria relazione extraconiugale in costanza di matrimonio sia al marito che all’esterno nel loro contesto sociale, la stessa non è stata considerata responsabile della crisi coniugale e della conseguente fine del matrimonio.
La signora è, infatti, certamente venuta meno all’obbligo di fedeltà coniugale, ma la circostanza non risulta decisiva agli occhi dei Giudici.
La Corte d’Appello, ribaltando la decisione del Tribunale, aveva sostenuto che l’unione fra i coniugi risultava già in crisi al momento del tradimento e, dunque, non ha rilevato il nesso causale tra la condotta della moglie e la fine del matrimonio, necessario per la dichiarazione di addebito della separazione.
La decisione di secondo grado è stata ritenuta dalla Suprema Corte ben motivata e non censurabile in sede di legittimità.
Si legge, infatti, nella esaminanda sentenza che “la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio enunciato da questa Corte - Cass. n. 25618/2007- secondo cui la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile, non è causa d’addebito se risulti provato che comunque non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome essa già preesisteva (cfr. anche Cass. n. 8512/2006). Il giudice di merito, pur incorrendo in errore per aver negato la violazione da parte della M. del siffatto dovere, ha comunque ritenuto di escludere l’anzidetto nesso causale tra il tradimento e la fine dell’unione coniugale, con valutazione, adeguatamente motivata, insindacabile nel merito”.
Pertanto, se, di norma, l'infedeltà coniugale costituisce causa di addebito della separazione, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, onde evitare l'addebito stesso, il coniuge che tale infedeltà abbia posto in essere dovrà fornire la prova rigorosa della preesistenza della crisi coniugale, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (vedi anche Cass. sentenza n. 16873 del 19/07/2010).